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Il Presidente dell'Ordine degli Architetti contro la nomina dell'ex Ass. Romandini

di Giancarlo Falconi
3 minuti

I media teramani non hanno ritenuto importante la notizia dell'ex Assessore provinciale Romandini che ritorna a titolo gratuito nel nostro mitico ente.
Peccato che non è possibile per un qualsiasi istituto pubblico.
Scrivemmo...

" Una boa della norma amministrativa.
Un aggiramento a 360 gradi.
Vorrei chiedere al Prefetto di Teramo, Valter Crudo, se nel corso della sua carriera avesse mai incontrato una simile magia.
Un incantesimo.
L'assessore Romandini si dimette.
L'ex assessore Romandini era pronto a correre come candidato sindaco a Sant'Egidio per il centro destra.
L'ex Assessore Romandini non è rientrato nei piani Vibratiani.
L'ex Assessore Romandini ritorna in Provincia con un incarico come esperto tecnico a supporto dell'attività del Presidente a titolo gratuito ed afferente alle seguenti materie: Emergenza da calamità naturali, Viabilità, Manutenzione stradale, Progettazione, Difesa del suolo.

L'ex Assessore Romandini è lo stesso che più di una volta aveva dichiarato che non poteva fare quasi nulla per le strade provinciali perchè non c'erano soldi...ora che torna a fare?

Il Presidente Catarra è a conoscenza del fatto che l'ex Assessore Romandini è un ingegnere?
Conosce il senso dell'incompatibilità?

Il Presidente Catarra è a conoscenza del fatto che alcuni responsabili di lavori, per esempio della  rotatoria S. Egidio s.p 259, sono entarti in contrasto con l'ex assessore e l'ex candidato sindaco?
Si parla di dimissioni.

Cosa ancora più grave, il Presidente Catarra e il Segretario/Direzione Generale, Gianna Becci, sono a conoscenza del fatto che nelle Pubbliche Amministrazioni non sono previste figure a titolo gratuito?
Chi interviene?

Intervenne il presidente dell'Ordine degli ingegneri di Teramo, Alfonso Marcozzi con una nota forte e perentoria.
www.iduepunti.it/lettera-aperta/24_aprile_2014/il-presidente-dellordine-degli-ingegneri-contro-la-nomina-di-romandini

L'Arch. Giustino Vallese è il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Teramo.
La sua lettera viene indirizzata ala Prefetto di Teramo, al Segretario Generale della Provincia di Teramo, al Presidente Catarra, al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo, agli iscritti all'ordine degli Architetti.
In sintesi, Vallese, evidenzia alcuni dubbi procedurali..

in base quale procedura e norma di legge si è affidato tale incarico;
␣    in base a quali titoli e esperienza professionale si è scelto il professionista che risulta incaricato, stante che lo stesso ha ricoperto, fino a qualche settimana fa, un ruolo esclusivamente politico, in qualità di amministratore, e che dal curriculum del professionista, reperibile sul sito dell'Ente, risulta che lo stesso è un dirigente di azienda in pensione, e non si evincono particolari competenze professionali nelle materie oggetto dell'incarico ;
␣    se tra il personale in servizio dell'Ente non ci sono figure professionali idonee a ricoprire tale incarico;
␣    se per l'affidamento di tale incarico è stata seguita una procedura di evidenza pubblica;
␣    se si è rispettato quanto previsto dagli artt. 70 e seguenti dell'attuale regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 106 del 11/03/2014.

Per i media locali continua a non essere una notizia.
Appunto...questa non è una notizia.

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Commenti

La nota degli architetti è lunga e precisa… e porta una serie di considerazioni che, se non il presidente della provincia, almeno il segretario generale (che nella trasmissione rai condotta da Giletti abbiamo scoperto avere uno stipendio superiore al Presidente della Repubblica) dovrebbe conoscere. Dicono gli architetti: tal proposito deve evidenziarsi, come autorevolmente sottolineato dalla Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 1619 del 18.11.2011, che il ricorso da parte degli Enti locali a consulenze e collaborazioni esterne altamente qualificate è consentito dall’art. 110 comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), il quale prevede che “per obiettivi determinati e con convenzioni a termine” i regolamenti delle autonomie territoriali possono “prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”, nonché dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, intitolato “gestione delle risorse umane”. Quest’ultima norma dispone che “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese … le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni” per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’attività amministrativa. In merito la giurisprudenza contabile ha chiarito che l’incarico non può essere generico o indeterminato, ma deve predeterminare specificamente i contenuti e i parametri utili per l’esecuzione della prestazione; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, attraverso il concreto riscontro (cioè con riferimento a precisi parametri quali il numero e la qualificazione professionale del personale incardinato nel servizio istituzionalmente deputato a quella attività) della carenza, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa a carico del dirigente; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e l'eventuale proroga deve essere considerata come evento del tutto eccezionale; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. In ossequio a questa disciplina deve considerarsi illecito e produttivo di un danno ingiusto all’erario, l’incarico di collaborazione attribuito ad un professionista esterno, rispetto al quale non sia rinvenibile un ambito d’intervento connotato da un oggetto ben definito, bensì relativo ad un’attività professionale di consulenza ad ampio spettro (come quella oggetto dell'incarico in questione), che avrebbe potuto svolgere il personale in organico (Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Lazio – sentenza n. 83 del 18 gennaio 2011). Alla luce del delineato quadro normativo il ricorso alle collaborazioni esterne si giustifica in presenza della impellente necessità di far fronte ad una esigenza di carattere eccezionale e peculiare che comporta il ricorso a competenze specifiche non rinvenibili all’interno della struttura burocratica, poiché diversamente l’amministrazione è tenuta ad utilizzare le risorse professionali di cui dispone, oppure a tenere conto delle mutate necessità in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, eventualmente ricorrendo alle procedure di progressione verticale od orizzontale o, in alternativa, facendo ricorso alle procedure di mobilità, anche attraverso avvisi e procedure selettive. In merito alla gratuità della prestazione, prescindendo da ogni considerazione in merito alla deontologia professionale, di competenza dell'Ordine di iscrizione del professionista interessato, si evidenzia come il comma 6° dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisca, fra gli altri, che uno dei presupposti di legittimità dell'affidamento degli incarichi esterni è la preventiva determinazione del loro compenso. Se la ragione principale di tale disposizione di legge sembra risiedere nella volontà del legislatore di evitare che il compenso degli incarichi esterni venga determinato alla fine del loro svolgimento, con effetti negativi, imprevisti ed imprevedibili, sui bilanci delle pubbliche amministrazioni, è altresì evidente che con la citata norma il legislatore considera il compenso degli incarichi esterni, se non come un elemento essenziale, quanto meno come un elemento naturale degli stessi. E' opportuno chiedersi se, dal momento che l'art. 7, comma 6° del d.lgs. 165/2001 non contiene alcun divieto espresso all'affidamento di incarichi esterni a titolo gratuito, si possa perciò ritenere che questi ultimi siano legittimi in base al principio per cui in un ordinamento liberale ciò che non è espressamente vietato è lecito. In risposta a tale quesito si è dell'opinione che il principio liberale citato, se vale nella sua pienezza in diritto penale, per la funzione di garanzia che tale principio ivi riveste, non può essere considerato in modo altrettanto permissivo in altre aree dell'ordinamento giuridico, come il diritto civile ed il diritto amministrativo, in cui, a differenza che nel diritto penale, possono esistere divieti impliciti. Rispetto alla questione generale, questo Ordine professionale ritiene che esista nell'ordinamento un divieto implicito all'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi esterni a titolo gratuito, divieto che è derogabile con adeguata motivazione in presenza di situazioni eccezionali e nel rispetto di determinate modalità procedurali. Alla configurabilità di un divieto implicito all'affidamento da parte di pubbliche amministrazioni di incarichi esterni a titolo gratuito, oltre all'art. 7 del d.lgs 165/2001, concorrono le norme sul contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e ss. del codice civile, le norme sulle Tariffe degli ordini professionali recepite in norme statali regolamentari, i codici deontologici professionali (tra cui quello degli Ingegneri), le norme del codice civile sul divieto di concorrenza sleale. L'articolo 2233 del codice civile, per quanto riguarda la prestazione d'opera intellettuale, stabilisce rispettivamente al primo ed al secondo commi che: ”Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione”. Si osserva che il codice civile, nel prevedere il compenso del contratto di prestazione d'opera intellettuale, non contempla l'ipotesi che il compenso sia stato escluso, ma solo che non sia stato espressamente pattuito; pertanto, le pubbliche amministrazioni, in quanto anch'esse soggette nei rapporti contrattuali alle norme di diritto comune, non possono che osservare anche l'art. 2233 codice civile; ne consegue che le pubbliche amministrazioni non possono, almeno in linea di principio, stipulare un contratto di collaborazione esterna a titolo gratuito, stante l'obbligo di rispettare sia la norma di diritto pubblico (art. 7, comma 6° d.lgs 165/2001) già al momento del provvedimento di affidamento, che quella privatistica dell'art. 2233 del codice civile al momento della successiva stipula del contratto. Le norme vigenti sull'ordinamento delle varie professioni e quelle specificamente riferite alle tariffe delle varie professioni confermano l'obbligo del compenso delle attività di prestazione intellettuale, senza che sia necessario entrare nel dettaglio delle stesse. In tema di tariffe professionali, la legge 27/2012 e s.m.i. (di conversione con modificazioni del decreto legge 1/2012), nel prevedere l'abrogazione dell'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, non ha di certo sancito la liceità o ammissibilità di contratti di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito. L'eliminazione dell'inderogabilità delle tariffe fisse e dei cosiddetti minimi tariffari consente ai professionisti di chiedere compensi al di sotto dei minimi delle loro Tariffe professionali, e ciò in ossequio e a rafforzamento del principio di libera concorrenza di derivazione comunitaria, non si può affermare che tale norma consenta in linea di principio l'offerta a titolo gratuito di incarichi professionali, salva l'esistenza nei rapporti con i soggetti privati o in quelli con le pubbliche amministrazioni di situazioni eccezionali. Deve altresì osservarsi che l'offerta gratuita di incarichi esterni a beneficio di pubbliche amministrazioni è da ritenersi esclusa anche dal divieto di concorrenza sleale che, sancito dall'art. 2598 codice civile nei rapporti fra aziende, si applica anche nei rapporti fra professionisti, non solo perché il diritto dell'Unione europea non fa differenza fra aziende e liberi professionisti, ma anche perché il codice civile prevede all'art. 2601 che: ”quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria”. E' inoltre opportuno evidenziare che, i professionisti che ricevono incarichi dalle pubbliche amministrazioni in forza della loro offerta a titolo gratuito, possono trarre dall'espletamento degli incarichi gratuiti un vantaggio indiretto (vedasi Consiglio di Stato, Sez.VI, sentenza n. 60 del 10 gennaio 2007) immediato in termini di prestigio e notorietà professionale ed un vantaggio competitivo potenziale da utilizzare in successive procedure selettive per l'affidamento, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di incarichi della stessa natura a titolo oneroso; infatti in tali successive procedure essi possono contare su un curriculum di esperienze acquisite proprio grazie ad incarichi espletati in passato a titolo gratuito. Pertanto, fatta salva la necessità di conoscere le modalità e i criteri per l'affidamento dell'incarico, questo Ordine è dell'avviso che esista un divieto implicito all'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi esterni a titolo gratuito, stante anche il principio costituzionale del diritto alla remunerazione del lavoro di cui all'art. 36 della costituzione. Si resta in attesa di un riscontro ai sensi della legge 241/90, significando che in caso di silenzio di codesta amministrazione questo Ordine provvederà ad attivarsi nelle sedi opportune per le azioni di sua competenza. Si chiede inoltre, al sig. Prefetto della Provincia di Teramo e all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo di adottare tutti gli atti e i provvedimenti di loro compentenza.
a proposito, l'ordine degli ingegneri ha avviato la procedura disciplinare per il suo iscritto Romandini?
UNA PERSONA COSI' NON SI TROVA FACILMENTE. L'ING. ROMANDINI HA LAVORATO PER IL BENE DI TUTTI...QUESTO E' IL RINGRAZIAMENTO.!!! SE NON CI FOSSE STATO LUI LA PROVINCIA, AD OGGI, ERA ALLO SFASCIO.... QUANDO GLI "INGEGNERI INCAZZATI" HANNO PRESO GLI INCARICHI DALLA PROVINCIA ED INCASSATO LE BELLISSIME PARCELLE TUTTO OK?? ADESSO CHE E' APERTA LA CAMPAGNA ELETTORALE INFANGANO IL LORO NOME. QUESTI SOGGETTI DEVONO SCOMPARIRE DALLA CIRCOLAZIONE. VI DOVETE ESCLUSIVAMENTE VERGOGNARE.... ALCUNI ELEMENTI, CANDIDATI PD S.EGIDIO, SONO ENTRATI COME DIPENDENTI DELLA SOCIETA' RUZZO RETI S.P.A. E NON SANNO NEMMENO PARLARE...ADESSO CAPISCO PERCHE' IL RUZZO E' IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA....... COLGO L'OCCASIONE PER INVITARE TUTTE LE AZIENDE AD ASSUMERE ESCLUSIVAMENTE PERSONE PREPARATE E CON I REQUISITI....... NON PRENDETE IN CONSIDERAZIONE LE RACCOMANDAZIONI...... NON C'E' POSTO PER TUTTI..... LAVORATE LA TERRA.... LI' C'E' SEMPRE POSTO. CIAO ING. ROMANDINI, TI AUGURO UNA BELLISSIMA CAMPAGNA ELETTORALE E SONO CERTO DELLA TUA RIUSCITA.