Ricorso alla Corte dei Conti del consigliere provinciale, Riccardo Mercante. D.L. n 78/2010, art 5 comma 11 " Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta". Ecco la famosa lista:
Giacomo Agostinelli consigliere e assessore comunale, vice presidente Fira, 18.900 mila euro lordi all'anno, Alberto Melarangelo consigliere comunale, presidente dell'Istituto Braga, Giuliano Gambacorta consigliere comunale, presidente Sistema spa, Mauro Di Dalmazio, consigliere comunale, assessore regionale, consigliere di amministrazione Braga, Franco Iachetti,consigliere comunale Montorio, Presidente Bim, Flaviano Montebello Consigliere Provinciale, consigliere di amministrazione Arpa, 16389 mila euro all'euro lordi all'anno, Raimondo Micheli consigliere provinciale di Teramo, ex Presidente della Teramo ambiente ora Commissario Corsorzio Industriale, 34297 mila euro lordi, all'anno più circa 2000 mila euro lordi, Nicola Di Marco consigliere provinciale di Teramo, Consigliere di amministrazione della Fira Spa, 14 mila euro all'anno, Mauro Febbo, Consigliere regionale dell'Abruzzo, Presidente Codemm, 99 euro a seduta, Davide Di Giacinto, consigliere Atri, Assessore provinciale di Teramo, Diego Di Bonaventura, consigliere provinciale di Teramo e Assessore comunale di Notaresco, Enrico Mazzarelli consigliere provinciale di Teramo, Segretario Generale Regione Abruzzo, Camillo De Remigis, consigliere comunale di Teramo, Presidente collegio sindacale Mo.Te spa.
Nel ricorso si osserva che, i signori Diego Di Bonaventura ed Enrico Mazzarelli percepiscono tutti gli emolumenti relativi alla carica di consigliere provinciale unitamente alle spettanze di cui ai rispettivi ulteriori incarichi fiduciari di cui sono titolari, che Camillo De Remigis non può che rientrare – nel caso specifico – alternativamente nell’ipotesi di cui al citato art. 5 comma 5 del D.L. n. 78/2010, ovvero in quella di cui all’art. 1 comma 718 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede che: “l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”. Si denuncia all'autorità contabile:
- la effettività della permanenza in essere del doppio ruolo in capo ai medesimi soggetti citati;
- la applicabilità al caso di specie della norma di cui all’art. 5 comma 5° del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ovvero – alternativamente – delle altre norme pure sopra citate;
- la ipotetica effettiva percezione degli emolumenti relativi agli elencati incarichi nonché di quelli relativi alle cariche elettive;
- il danno all’erario eventualmente verificatosi a cagione della violazione dei disposti normativi in parola;
- le eventuali responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei confronti dell’erario;
Vi consigliamo la seguente lettura www.leggioggi.it/2012/02/22/la-nomina-di-amministratore-di-societa-partecipata-titolare-di-carica-elettiva/.
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che schifo, come mai la foto di di dalmazio forse perchè è il più bello?
Mercante ha di mendicato il Sindaco di Montorio, che ricopre l'incarico di segretario al Consorzio Bim. Come mai l'opposizione non dice mai niente?.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Giuseppe Roberto Mario Zola dott. Gianluca Braghò dott. Massimo Valero dott. Alessandro Napoli dott.ssa Laura De Rentiis dott. Donato Centrone dott. Francesco Sucameli dott. Cristiano Baldi dott. Andrea Luberti
Presidente Consigliere Primo Referendario Primo Referendario Referendario Referendario (relatore) Referendario Referendario Referendario Referendario
nell’adunanza del 15 maggio 2012
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del
16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
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Lombardia/199/2012/PAR
Vista la nota pervenuta il 9 maggio 2012 con la quale il Sindaco del Comune Garlasco (PV) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Vice-Sindaco del Comune di Garlasco;
Udito il relatore, Laura De Rentiis;
OGGETTO DEL PARERE
Il Vice-Sindaco del Comune di Garlasco ha posto alla Sezione un quesito del seguente tenore: <<se la previsione dell'art. 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, trovi applicazione anche nel caso in cui il titolare del doppio incarico (componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia e Sindaco di un Comune) abbia rinunciato a percepire il compenso per la carica elettiva>>.
PREMESSA
Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Garlasco rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).
Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando,
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ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.
AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA
Riguardo all’individuazione dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell’ente comunale, si osserva che il Vice-sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 53 T.U.E.L.
Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.
AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).
Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed
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amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge; nonché esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.
Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.
Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie, sul contenimento e sull’equilibrio della spesa pubblica.
La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.
MERITO
Venendo al merito della richiesta, occorre preliminarmente osservare che il quesito può essere esaminato dalla Sezione nei limiti in cui si chiede <<se la previsione dell'art. 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, trovi applicazione anche nel caso in cui il titolare del doppio incarico (componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia e Sindaco di un Comune) abbia rinunciato a percepire il compenso per la carica elettiva>>. Conseguentemente, con la presente deliberazione, la Sezione non si esprime sulla specifica fattispecie rappresentata nella premessa della richiesta di parere. In proposito, si richiama il principio per cui le richieste di parere devono avere rilevanza generale e non possono essere funzionali all’adozione di specifici atti gestionali, onde salvaguardare l’autonomia decisionale dell’Amministrazione e la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte: è potere-dovere dell’Ente, in quanto rientrante nell’ambito della sua discrezionalità amministrativa, adottare le scelte concrete sulla gestione amministrativo-finanziario-contabile, con le correlative opportune cautele e valutazioni che la sana gestione richiede.
Chiarito l’oggetto della presente delibera, occorre richiamare la disposizione normativa investita dalla richiesta di parere. In particolare, l'art. 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, recita: <<ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 21109 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;
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eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta>>.
La norma testè richiamata si inserisce nei più generali interventi di razionalizzazione e contenimento delle spese degli apparati pubblici che, negli ultimi anni, il legislatore ha dettato sia per gli apparati dello Stato sia per gli apparati gli enti locali, fatte salve alcune limitazioni conseguenti alla modifica del Titolo V parte Seconda della Costituzione operata nel 2001.
Come ha già avuto modo di chiarire questa Sezione, la norma trova <<applicazione al titolare di cariche elettive che svolga “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 inclusa la partecipazione ad organi collegiali “di qualsiasi tipo”>>. Conseguentemente, la disposizione trova applicazione a prescindere da qualsiasi <<“collegamento” tra l’Amministrazione conferente l’incarico e quella ove il destinatario del medesimo è titolare di carica elettiva>> (Lombardia/144/2011/PAR del 24 marzo 2011).
In sede di esegesi della norma è stato, altresì, posto in evidenza che la clausola di salvezza posta nell’incipit della disposizione, riferita “alle incompatibilità previste dalla normativa vigente”, va intesa nel senso che le “incompatibilità” previste per legge ostano in radice all’assunzione della carica incompatibile, <<mentre l’art. 5 comma 5 comporta un risparmio di spesa senza – però – interdire lo svolgimento della relativa funzione. Il riferimento alla disciplina delle incompatibilità è, dunque, finalizzato a tenere fermo il più rigoroso regime di limitazione della capacità di agire del titolare di carica elettiva nei casi normativamente previsti>> (Lombardia/144/2011/PAR del 24 marzo 2011).
Dunque, la ratio sottesa all'art. 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, non è stata quella di interdire ex se lo svolgimento di “qualsiasi incarico” in favore di pubbliche amministrazioni da parte di titolare di carica elettiva, bensì quella di escludere che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per <<lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 21109 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo>>.
In quest’ottica, al soggetto che è titolare di carica elettiva è preclusa la possibilità di percepire emolumenti per lo svolgimento di “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni”, salva la possibilità di richiedere un rimborso spese delle spese sostenute, nonché <<eventuali gettoni di presenza che non possono superare l’importo di 30 euro a seduta>>.
In conclusione, lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina
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l’applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 (come conv. nella L. n. 122/2010).
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. Il Relatore Il Presidente (Dott.ssa Laura De Rentiis) (Dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria il_16 maggio 20012_ Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)
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Sono stato esaustivo?...;)
Provo a fare un pò di chiarezza. La legge oggetto della nostra attenzione è il DL 78 del 31/05/10 e nello specifico l'art 5 comma5° che recita: "Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, NEI CONFRONTI DELLE CARICHE ELETTIVE, lo svolgimento di QUALSIASI INCARICO conferito dalle PUBBLICHE amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo ESCLUSIVAMENTE al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 Euro a seduta”. Come ha ribadito più volte la Corte dei Conti l'obiettivo della norma in questione è quello di contenere i costi della politica e le spese amministrative. Nell'ultimo parere pubblicato dal blog n.199 e da Christian Francia l'espressione che usa la Corte non lascia spazio a diverse interpretazioni "..la ratio ..non è stata quella di interdire ex se sullo svolgimento di “qualsiasi incarico” in favore di pubbliche amministrazioni da parte di titolare di carica elettiva, bensì quella di escludere che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti.." Pertanto - facendo un esempio - non basta che l'assessore alla PROVINCIA Di Giacinto rinunci al gettone da CONSIGLIERE al COMUNE di Atri e opti per le indennità ben più remunerative del suo incarico da assessore provinciale. Così sarebbe facile! MA NON E' SUFFICIENTE. La legge dice che se vuole può continuare a svolgere l'assessore (cioè il doppio ruolo) ma lo puo fare nei limiti previsti dell'art 5 comma 5, cioè solo a fronte di un gettone di max 30 euro. Se l'italiano non è l'esperanto le cose sono due: o i partiti che sono tutti interessati dalla portata di questa legge si affrettano, per il tramite di Monti a metterci una pezza (un vero e proprio colpo di spugna alla faccia del RIGORE) o prima o poi viene giù tutto il cucuzzaro. Badate che stiamo parlando di milioni e milioni di euro tolti alle casse pubbliche. Nel frattempo sarebbe interessante chiedere alle P.A. coinvolte FIRA,ARPA, ecc...se e come hanno recepito la volontà del legislatore, se hanno sospeso i doppi stipendi.., se hanno contezza del danno erariale che si sta perpetrando.., se sono pronte a richiedere indietro le indennità illegittimamente erogate ai politici titolari di cariche elettive dal 1° Giugno 2010? Ed infine le opposizioni nei CONSIGLI COMUNALI stanno facendo fino in fondo il loro lavoro sollevando la questione o si trincerano dietro un silenzio trasversale e complice??????????