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Incompatibilità: Mercante denuncia la politica. I Nomi

di Giancarlo Falconi
3 minuti

Ricorso alla Corte dei Conti del consigliere provinciale, Riccardo Mercante. D.L. n 78/2010, art 5 comma 11 " Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta". Ecco la famosa lista:
Giacomo Agostinelli consigliere e assessore comunale, vice presidente Fira, 18.900 mila euro lordi all'anno, Alberto Melarangelo consigliere comunale, presidente dell'Istituto Braga, Giuliano Gambacorta consigliere comunale, presidente Sistema spa, Mauro Di Dalmazio, consigliere comunale, assessore regionale, consigliere di amministrazione Braga, Franco Iachetti,consigliere comunale Montorio, Presidente Bim, Flaviano Montebello Consigliere Provinciale, consigliere di amministrazione Arpa, 16389 mila euro all'euro lordi all'anno, Raimondo Micheli consigliere provinciale di Teramo, ex Presidente della Teramo ambiente ora Commissario Corsorzio Industriale, 34297 mila euro lordi, all'anno più circa 2000 mila euro lordi, Nicola Di Marco consigliere provinciale di Teramo, Consigliere di amministrazione della Fira Spa, 14 mila euro all'anno,  Mauro Febbo, Consigliere regionale dell'Abruzzo, Presidente Codemm, 99 euro a seduta, Davide Di Giacinto, consigliere Atri, Assessore provinciale di Teramo, Diego Di Bonaventura, consigliere provinciale di Teramo e Assessore comunale di Notaresco, Enrico Mazzarelli consigliere provinciale di Teramo, Segretario Generale Regione Abruzzo, Camillo De Remigis, consigliere comunale di Teramo,  Presidente collegio sindacale Mo.Te spa.
Nel ricorso si osserva che, i signori Diego Di Bonaventura ed Enrico Mazzarelli percepiscono tutti gli emolumenti relativi alla carica di consigliere provinciale unitamente alle spettanze di cui ai rispettivi ulteriori incarichi fiduciari di cui sono titolari, che Camillo De Remigis  non può che rientrare – nel caso specifico – alternativamente nell’ipotesi di cui al citato art. 5 comma 5 del D.L. n. 78/2010, ovvero in quella di cui all’art. 1 comma 718 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede che: “l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”. Si denuncia all'autorità contabile:
- la effettività della permanenza in essere del doppio ruolo in capo ai medesimi soggetti citati;
- la applicabilità al caso di specie della norma di cui all’art. 5 comma 5° del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ovvero – alternativamente – delle altre norme pure sopra citate;
- la ipotetica effettiva percezione degli emolumenti relativi agli elencati incarichi nonché di quelli relativi alle cariche elettive;
- il danno all’erario eventualmente verificatosi a cagione della violazione dei disposti normativi in parola;
- le eventuali responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei confronti dell’erario;

 Vi consigliamo la seguente lettura www.leggioggi.it/2012/02/22/la-nomina-di-amministratore-di-societa-partecipata-titolare-di-carica-elettiva/.

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Commenti

che schifo, come mai la foto di di dalmazio forse perchè è il più bello?

Questi signori, facendo finta di non conoscere le leggi vigenti su tutto il territorio nazionale percepiscono più di un emolumento, cioè più del dovuto. Lo stato, cioè tutti noi, per non dichiarare bancarotta, anche a seguito di questi sprechi, in attesa di riaverli indietro dopo che si sarà pronunciata la Corte dei Conti, nel frattempo ha rimesso l'IMU anche sulla prima casa. Lo sapete cosa avrei fatto io? Avrei allargato l'organico degli Uffici della Corte dei Conti, in modo da far uscire questa sentenza e tantissime altre a stretto giro dall'inoltro del ricorso senza rimettere l'IMU sulla prima casa. Monti e i suoi torneranno a casa per l'IMU sulla 1^casa. Parola mia, questa tassa viene percepita per ingiusta.
Non il più bello.............. il più spiritoso.........................
Grande Falconi. Quando si tratta di spremere i cittadini tutti daccordo. quando si tratta di tagliarsi il doppio stipendio o semplicemente rispettare le normative tutti ZITTI. E' ora che questi signori inizino a rifondere i soldi pubblici perchè pantalone ormai non ne ha più... Oltretutto la concentrazione del potere parte proprio dal cumulo delle cariche. Sconcertante il silenzio dei partiti, nessuno si è degnato di affrontare il tema. Chissà il perchè??
Da ex informatca: ma le amministrazioni pubbliche, non possono usare un programmino che dica se la persona a cui si voglia liquidare un emolumento ne abbia già incassato un altro? Hanno abolito i certificati da un'amministrazione pubblica all'altra perchè devono essere in rete e trasmetterli senza richiederli agli interessati, possibile che non possano mettere in rete anche i nominativi di coloro che percepiscono emolumenti a vario titolo? Basterebbe mettere un automatismo che consenta solo un pagamento (il primo di cui si abbia notizia) per poi impedire i successivi: nel giro di pochissimo tempo tutti i beneficiari farebbero la loro scelta (il più sostanzioso...) invece di cumulare (non sarebbe più possibile) o di accontentarsi della scelta della 'macchina'. Tanto qui se aspettiamo che qualcuno rinunci a qualcosa di percepito (anche indebitamente) o che si autodenunci, stiamo freschi a pagare per manovre correttive, buchi di bilancio e quant'altro.
Che vergogna! Stiamo parlando di persone elette dal popolo democraticamente negli enti pubblici elettivi. Questi signori si sono presentati ai teramani chiedendo il consenso per andare ad amministrare la cosa pubblica e dicendo loro di volersi impegnare con onestà a risolvere i problemi. Dicendo altresì di aver avuto da sempre la passione politica e di mettercela tutta per fare qualcosa in più dei predecessori per Teramo e i teramani. Bene! Sono stati eletti strappando la fiducia di amici, parenti ed altri ed il giorno successivo non hanno resistito alle offerte dei potenti di turno di altri incarichi, in aggiunta al primo, più remunerativi. Alcuni hanno raddoppiato, altri triplicato, che bellezza! Ed i giovani laureati (alcuni con le palle) vanno a spasso e sono sempre più depressi. Viva la politica. Grande Riccardo Mercante, non lo conosco, ma giuro che cercherò di conoscerlo. Ce ne fossero di Mercante a Teramo! Ha avuto il coraggio di smascherarli questi......................A pensare che è pure lui un politico, forse è uno dei politici onesti. E' raro trovarli. A Teramo da oggi siamo quasi certi che uno c'è e si chiama Riccardo Mercante. Ci ha messo la faccia, ha sprecato del tempo per preparare il ricorso, fare delle indagini, ecc.
non capite niente. prendono doppi o tripli stipendi perchè "fanno sinergia". "dialogano con il territorio" "intercettano delle tendenze" "parlano il linguaggio della nuova classe dirigente" "aprono degli scenari" "creano dei modelli" voi che c. fate? lavorate? e che volete? più d'uno stipendio? aggiornatevi. sviluppate anche voi nuovi linguaggi. dotatevi di uno stile sartorialmente più appropriato. poi tornate che se ne può parlare.
Ne sono 13. Bé, certo loro sono più bravi degli altri, lavarano più degli altri, sono più alti di statura degli altri, sono più belli, più colti, più preparati. Se lo possono permettere di percepire un doppio emolumento. Alla faccia nostra che li abbiamo votati per farli sedere su quella scranna. Per me sono degli screanzati. Prendiamone uno a caso...Giuliano Gambacorta.....il cervello lo ha avuto lungo per sistemarsi, alla faccia nostra, porco giuda. Mercante, ti voglio conoscere. Hai avuto le palle. Se ti presenti a Teramo la prossima volta avrai il mio voto e quello di un centinaio e passa di amici miei. Abbiamo bisogno di gente come te, con le palle, senza paura. Quando si denunciano fatti tangibili, fatti veri, come questa legge, non bisogna avere paura. Se la legge c'è e dice che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livellli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, come hanno fatto questi signorotti a percepirne più di uno? Si sono stati zitti fino a quando sei arrivato tu a metterci la faccia,per smascherarli. Mi risulta che la Corte dei Conti è un pò lentina, ma arriva, arriva. Meglio tardi che mai. Staremo a vedere!
doppio schifo. Il problema è noto da anni ma c'è voluto Riccardo Mercante per rendere doppiamente noto ciò che era già noto. Chi vota questi qua la prossima volta conti fino a 10. Please!!
x Enrico Gagliano Caterpillar li ha contati, ne sono 13: 1. Agostinelli Giacomo; 2. Melarangelo Alberto; 3. Gambacorta Giuliano; 4. Di Dalmazio Mauro; 5. Iachetti Franco 6. Montebello Flaviano; 7. Micheli Raimondo 8. Di Marco Nicola; 9. Febbo Mauro; 10. Di Giacinto Davide; 11. Di Bonaventura Diego; 12. Mazzarelli Enrico; 13. De Remigis Camillo; e chissà quanti ce ne saranno in tutta Italia? Caro Gagliano se quelli che votano questi qua la prossima volta debbono contare fino a 10, io dico che potrebbe comunque essercene qualcuno che li rivota. Debbono contare invece, piano piano, 100 milioni di volte in modo tale che si arrivi alla chiusura dei seggi e di conseguenza non possono più votare. Solo in questo caso è sicuro che non vengano rivotati. Questi Signori, presi singolarmente, ognuno potrà dire: io non ho chiesto di percepire un doppio emolumento, se l'ente me li ha liquidati vuol dire che le leggi lo consentivano. A pensare che alcuni di loro sono pure legislatori! La colpa potrebbe anche essere dei dirigenti di ragioneria delle singole amministrazioni che hanno controfirmato i mandati di pagamento del doppio emolumento. Chi deve indagare, indaghi. Chi ha sbagliato dovrà pagare. Se poi la legge per loro 13 non vale, significa che è buffone il legislatore ad aver emanato una legge che vale per tutti meno 13 persone. Naturalmente sto scherzando, ce ne saranno diverse migliaia di questi casi in Italia. Vedrete che Teramo farà da cavia, sarà un caso nazionale. Chiudo battendo le mani a Mercante che ha avuto questo coraggio. Non tutti hanno il coraggio di metttersi contro i potenti (fatta eccezione per Giancarlo), questi prima o poi te la fanno pagare. Io ho pagato profumatamente per essermi disallineato. Ciao Giancà, mi risulta che sei tosto.
Bho..credo sia la solita bolla di sapone montata ad arte. Prendo un esempio su tutti, ovvero Mauro di Dalmazio, dato che l'avete omaggiato di un ottima locandina cinematografica. Lui non prende il doppio stipendio anche da consigliere comunale, non capisco dunque di cosa stiamo discutendo e perchè, probabilmente sarà così per molti altri sopracitati. Molto rumore per nulla. Quello che scassa gli zebedei è che come al solito si fanno queste boutade politiche, pre-elettorali, che poi si risolvono in esile sbuffo di fumo, ovvero nel nulla. Forse meglio dedicarsi a qualcosa di concreto..invece di perdere tempo, ovvero che ognuno si veda i casi politici propri..invece di guardare quelli degli altri.
Probabilmente Bolla di Sapone è il 14°
Faccio un esempio: Leo Di Liberatore, quello che ha dato l'incarico all'ing. Agreppino Valente per la sicurezza di un lavoro appaltato dall'ente nella sua qualità di dirigente della grande viabilità della provincia di Teramo, e poi ha liquidato allo stesso, nel giro di 48 ore, la fattura di € 52.000,00 quale dirigente di ragioneria della stessa provincia di Teramo, proprio in questi giorni stà liquidando l'indennità all'assessore Davide Di Giacinto che è anche consigliere comunale di Atri. Trattasi di uno di questi 13 e non solo. Come la mettiamo? Volete scommettere che arriva pure alla procura della repubblica di Teramo costui e tutto finisce a bolla di sapone come appunto ha detto "Bolla di sapone?. Occorre vivere per poi ricordare. Ho sentito parlare di poteri forti, cosa sono? Per fortuna che c'è la GdF. Occorre attendere, anch'essa è lentina, come la corte dei conti, ma arriva, arriva e quando arriva sono dolori.
Le 1.000 bolle blu… le 500 bolle blu… le 100 bolle blu… e, puff(i)!, la bolla non c’è più!

Mercante ha di mendicato il Sindaco di Montorio, che ricopre l'incarico di segretario al Consorzio Bim. Come mai l'opposizione non dice mai niente?.

"Mercante ha di mendicato il Sindaco di Montorio, che ricopre l'incarico di segretario al Consorzio Bim. Come mai l'opposizione non dice mai niente?." Bisogna vedere se la figura di segretario al BIM sia di nomina politica o si tratta di figura professionale di lavoratore dipendente, la differenza non è di poco conto.
x Anonimo delle 8:08 Forse perchè Franco Iachetti (presidente bim e consigliere comunale di Montorio) risponde pure per il suo sindaco. O forse ultimamente si è dimesso dall'ultima carica, ma deve rispondere lo stesso per il passato.
Ciao a tutti sono Vento Nei capelli. Vi dico subito che sono d’accordo con Bolla di Sapone e il vostro Blog è quasi sempre capzioso con la marcata tendenza a depistare dai problemi veri della GGIENTE. Lo sanno tutti che il direttore risponde alla trilaterale e che siete membri permanenti del Bilderberg, ma nessuno ne parla. Mi chiedo fra me e me, perché…? Come mai…? Qual è il vostro vero obiettivo…? Cosa nascondete..? Cosa c’è di strano se degli eletti non rispettano la legge? Non è forse onorevole rinunciare al gettone da consigliere comunale per prendere 8.000 euro al mese da assessore? Cosa c'entra la legge? E mica i soldi li tiriamo fuori di tasca nostra! Paga la regione. E' sempre un comportamento degno di rispetto. Immaginate che scandalo se in quella poltrona vuota in comune si sedesse un'altra persona non all'altezza dei tuttologi? Bisogna dunque avere rispetto, soprattutto al cospetto dei 110 precari della provincia che stanno per andare a casa. Ma vi rendete conto dell’umiliazione di vedersi rinnovare un contratto con i soldi risparmiati dal taglio dei costi della politica? NON SCHERZIAMO!!! Quando un politico è valido.. è giusto investire su di lui e dargli quanti più incarichi possibili. E’ doveroso, è la vera meritocrazia caro Iduepunti. Invece di denunciare questo enorme spreco di denaro, che spreco non è ma solo un minimo ristoro degli insostenibili impegni di un poltico, perché come dice BOLLA DI SAPONE non ci preoccupiamo di cose concrete. E per dirla tutta che gusto c’è a fare i conti alle cariche elettive.., ci sono già i partiti che garantiscono il rispetto delle regole. L’occhio vigile c’è e funziona a meraviglia quindi cerchiamo tutti di rispettare la loro privacy interna e parliamo d'altro. Drinn..squilla il telefono, chi sarà mai?? Devo salutarvi. Sono Vento Neicapelli, ..ma non dite che sono il 16°!
Vento Neicapelli, la tua ironia non la capisco. Sei a favore della legalità o delle malefatte di questi che magiano in più greppie? Se questi signori prendono due emolumenti ai nostri figli rimane zero. Lo capisci?
consiglierei a mercante di informarsi bene prima di scomodare la corte dei conti, ci sono sicuramente doppi incarichi, ma non è detto che abbiamo la doppia indennità. anche le indagini inutili sono uno sperpero di denaro pubblico.
Falcò io ci debbo capire: D.L. n. 78/2010, art. 5, comma 11 "Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta" Esempio: Davide Di Giacinto = consigliere comunale Atri - assessore Provincia Teramo. Ora si capisce che come assessore in provincia guadagna molto di più che come consigliere ad Atri. Allora sicuramente opterà per l'emolumento da assessore della provincia rinunciando all'emolumento da consigliere ad Atri. Ma ad Atri deve solo rinunciare all'emolumento oppure deve pure dimettersi da consigliere per rispettare la legge? Questo non capisco! E' diverso se uno viene eletto o nominato? Forse se le cariche sono entrambe elettive deve pure dimettersi da una delle due oltre a non poter percepire l'emolumento. Vedi di spiegare bene questa cosa per me e per gli altri. Immagino che questi Signori oltre a non dimettersi dalle cariche hanno percepito entrambi gli emolumenti fino all'annuncio dell'esposto di Mercante. Ora però non sanno cosa fare! Se continuare a percepirli in attesa del pronunciamento della Corte dei Conti o no. E se poi la Corte dei Conti li condanna, magari fra tre anni? E' un bel guaio.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Giuseppe Roberto Mario Zola dott. Gianluca Braghò dott. Massimo Valero dott. Alessandro Napoli dott.ssa Laura De Rentiis dott. Donato Centrone dott. Francesco Sucameli dott. Cristiano Baldi dott. Andrea Luberti
Presidente Consigliere Primo Referendario Primo Referendario Referendario Referendario (relatore) Referendario Referendario Referendario Referendario
nell’adunanza del 15 maggio 2012
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del
16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
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Lombardia/199/2012/PAR
Vista la nota pervenuta il 9 maggio 2012 con la quale il Sindaco del Comune Garlasco (PV) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Vice-Sindaco del Comune di Garlasco;
Udito il relatore, Laura De Rentiis;
OGGETTO DEL PARERE
Il Vice-Sindaco del Comune di Garlasco ha posto alla Sezione un quesito del seguente tenore: <<se la previsione dell'art. 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, trovi applicazione anche nel caso in cui il titolare del doppio incarico (componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia e Sindaco di un Comune) abbia rinunciato a percepire il compenso per la carica elettiva>>.
PREMESSA
Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Garlasco rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).
Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando,
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ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.
AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA
Riguardo all’individuazione dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell’ente comunale, si osserva che il Vice-sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 53 T.U.E.L.
Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.
AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).
Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed
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amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge; nonché esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.
Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.
Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie, sul contenimento e sull’equilibrio della spesa pubblica.
La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.
MERITO
Venendo al merito della richiesta, occorre preliminarmente osservare che il quesito può essere esaminato dalla Sezione nei limiti in cui si chiede <<se la previsione dell'art. 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, trovi applicazione anche nel caso in cui il titolare del doppio incarico (componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia e Sindaco di un Comune) abbia rinunciato a percepire il compenso per la carica elettiva>>. Conseguentemente, con la presente deliberazione, la Sezione non si esprime sulla specifica fattispecie rappresentata nella premessa della richiesta di parere. In proposito, si richiama il principio per cui le richieste di parere devono avere rilevanza generale e non possono essere funzionali all’adozione di specifici atti gestionali, onde salvaguardare l’autonomia decisionale dell’Amministrazione e la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte: è potere-dovere dell’Ente, in quanto rientrante nell’ambito della sua discrezionalità amministrativa, adottare le scelte concrete sulla gestione amministrativo-finanziario-contabile, con le correlative opportune cautele e valutazioni che la sana gestione richiede.
Chiarito l’oggetto della presente delibera, occorre richiamare la disposizione normativa investita dalla richiesta di parere. In particolare, l'art. 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, recita: <<ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 21109 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;
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eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta>>.
La norma testè richiamata si inserisce nei più generali interventi di razionalizzazione e contenimento delle spese degli apparati pubblici che, negli ultimi anni, il legislatore ha dettato sia per gli apparati dello Stato sia per gli apparati gli enti locali, fatte salve alcune limitazioni conseguenti alla modifica del Titolo V parte Seconda della Costituzione operata nel 2001.
Come ha già avuto modo di chiarire questa Sezione, la norma trova <<applicazione al titolare di cariche elettive che svolga “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 inclusa la partecipazione ad organi collegiali “di qualsiasi tipo”>>. Conseguentemente, la disposizione trova applicazione a prescindere da qualsiasi <<“collegamento” tra l’Amministrazione conferente l’incarico e quella ove il destinatario    del    medesimo    è    titolare    di    carica    elettiva>> (Lombardia/144/2011/PAR del 24 marzo 2011).
In sede di esegesi della norma è stato, altresì, posto in evidenza che la clausola di salvezza posta nell’incipit della disposizione, riferita “alle incompatibilità previste dalla normativa vigente”, va intesa nel senso che le “incompatibilità” previste per legge ostano in radice all’assunzione della carica incompatibile, <<mentre l’art. 5 comma 5 comporta un risparmio di spesa senza – però – interdire lo svolgimento della relativa funzione. Il riferimento alla disciplina delle incompatibilità è, dunque, finalizzato a tenere fermo il più rigoroso regime di limitazione della capacità di agire del titolare di carica elettiva nei casi normativamente previsti>> (Lombardia/144/2011/PAR del 24 marzo 2011).
Dunque, la ratio sottesa all'art. 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, non è stata quella di interdire ex se lo svolgimento di “qualsiasi incarico” in favore di pubbliche amministrazioni da parte di titolare di carica elettiva, bensì quella di escludere che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per <<lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 21109 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo>>.
In quest’ottica, al soggetto che è titolare di carica elettiva è preclusa la possibilità di percepire emolumenti per lo svolgimento di “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni”, salva la possibilità di richiedere un rimborso spese delle spese sostenute, nonché <<eventuali gettoni di presenza che non possono superare l’importo di 30 euro a seduta>>.
In conclusione, lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina
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l’applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 (come conv. nella L. n. 122/2010).
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. Il Relatore    Il Presidente (Dott.ssa Laura De Rentiis)    (Dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria il_16 maggio 20012_ Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)
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Sono stato esaustivo?...;)

E mentre leggete ascoltatevi questa. Faciliterà la comprensione. http://www.youtube.com/watch?v=rMbATaj7Il8
LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA Parere n. 199 del 16 maggio 2012 Il Vice-Sindaco del Comune di Garlasco ha posto alla Sezione un quesito del seguente tenore: <>. (...) MERITO Venendo al merito della richiesta, occorre preliminarmente osservare che il quesito può essere esaminato dalla Sezione nei limiti in cui si chiede <>. Conseguentemente, con la presente deliberazione, la Sezione non si esprime sulla specifica fattispecie rappresentata nella premessa della richiesta di parere. In proposito, si richiama il principio per cui le richieste di parere devono avere rilevanza generale e non possono essere funzionali all’adozione di specifici atti gestionali, onde salvaguardare l’autonomia decisionale dell’Amministrazione e la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte: è potere-dovere dell’Ente, in quanto rientrante nell’ambito della sua discrezionalità amministrativa, adottare le scelte concrete sulla gestione amministrativo-finanziario-contabile, con le correlative opportune cautele e valutazioni che la sana gestione richiede. Chiarito l’oggetto della presente delibera, occorre richiamare la disposizione normativa investita dalla richiesta di parere. In particolare, l'art. 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, recita: <>. La norma testè richiamata si inserisce nei più generali interventi di razionalizzazione e contenimento delle spese degli apparati pubblici che, negli ultimi anni, il legislatore ha dettato sia per gli apparati dello Stato sia per gli apparati gli enti locali, fatte salve alcune limitazioni conseguenti alla modifica del Titolo V parte Seconda della Costituzione operata nel 2001. Come ha già avuto modo di chiarire questa Sezione, la norma trova <>. Conseguentemente, la disposizione trova applicazione a prescindere da qualsiasi <<“collegamento” tra l’Amministrazione conferente l’incarico e quella ove il destinatario del medesimo è titolare di carica elettiva>> (Lombardia/144/2011/PAR del 24 marzo 2011). In sede di esegesi della norma è stato, altresì, posto in evidenza che la clausola di salvezza posta nell’incipit della disposizione, riferita “alle incompatibilità previste dalla normativa vigente”, va intesa nel senso che le “incompatibilità” previste per legge ostano in radice all’assunzione della carica incompatibile, <> (Lombardia/144/2011/PAR del 24 marzo 2011). Dunque, la ratio sottesa all'art. 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, non è stata quella di interdire ex se lo svolgimento di “qualsiasi incarico” in favore di pubbliche amministrazioni da parte di titolare di carica elettiva, bensì quella di escludere che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per <>. In quest’ottica, al soggetto che è titolare di carica elettiva è preclusa la possibilità di percepire emolumenti per lo svolgimento di “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni”, salva la possibilità di richiedere un rimborso spese delle spese sostenute, nonché <>. In conclusione, lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina l’applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 (come conv. nella L. n. 122/2010).

Provo a fare un pò di chiarezza. La legge oggetto della nostra attenzione è il DL 78 del 31/05/10 e nello specifico l'art 5 comma5° che recita: "Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, NEI CONFRONTI DELLE CARICHE ELETTIVE, lo svolgimento di QUALSIASI INCARICO conferito dalle PUBBLICHE amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo ESCLUSIVAMENTE al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 Euro a seduta”. Come ha ribadito più volte la Corte dei Conti l'obiettivo della norma in questione è quello di contenere i costi della politica e le spese amministrative. Nell'ultimo parere pubblicato dal blog n.199 e da Christian Francia l'espressione che usa la Corte non lascia spazio a diverse interpretazioni "..la ratio ..non è stata quella di interdire ex se sullo svolgimento di “qualsiasi incarico” in favore di pubbliche amministrazioni da parte di titolare di carica elettiva, bensì quella di escludere che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti.." Pertanto - facendo un esempio - non basta che l'assessore alla PROVINCIA Di Giacinto rinunci al gettone da CONSIGLIERE al COMUNE di Atri e opti per le indennità ben più remunerative del suo incarico da assessore provinciale. Così sarebbe facile! MA NON E' SUFFICIENTE. La legge dice che se vuole può continuare a svolgere l'assessore (cioè il doppio ruolo) ma lo puo fare nei limiti previsti dell'art 5 comma 5, cioè solo a fronte di un gettone di max 30 euro. Se l'italiano non è l'esperanto le cose sono due: o i partiti che sono tutti interessati dalla portata di questa legge si affrettano, per il tramite di Monti a metterci una pezza (un vero e proprio colpo di spugna alla faccia del RIGORE) o prima o poi viene giù tutto il cucuzzaro. Badate che stiamo parlando di milioni e milioni di euro tolti alle casse pubbliche. Nel frattempo sarebbe interessante chiedere alle P.A. coinvolte FIRA,ARPA, ecc...se e come hanno recepito la volontà del legislatore, se hanno sospeso i doppi stipendi.., se hanno contezza del danno erariale che si sta perpetrando.., se sono pronte a richiedere indietro le indennità illegittimamente erogate ai politici titolari di cariche elettive dal 1° Giugno 2010? Ed infine le opposizioni nei CONSIGLI COMUNALI stanno facendo fino in fondo il loro lavoro sollevando la questione o si trincerano dietro un silenzio trasversale e complice??????????

Sono Milk - Ringrazio Giancarlo Falconi, Christian Francia e Riccardo Mercante per le spiegazioni molto esaustive. Ora non ci sono dubbi, quando sarà pubblicata la sentenza della Corte dei Conti (ci vorrà del tempo), questi signori dovranno cappiarsi. Sarà duro! Lo facciano ora. Chiedano alle ragionerie dei propri enti pagatori di conteggiare l'indebito. Con un F23 riversano tutto in unica soluzione così Catarra inaspettatamente trova i soldi per pagare gli stipendi arretrati dei poveri ragazzi di Teramo Lavoro.