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Ospedale di Teramo: La verità sui birilli è un'ordinanza

di Giancarlo Falconi
2 minuti

Mia madre mi ha sempre detto di rimanere sospeso nel linguaggio, di non colorirlo con parolacce o idiomi saporiti. La leggerezza della borghesia. La parolaccia ha un suono. Non rappresenta la solitudine nella letteratura.
Vi ricordate dell'Inferno dantesco "ed elli avea del cul fatto trombetta" o le storie di ordinaria follia di Bukowsky?
Come posso esprimere il sentore di essere stato preso per il culo dal sindaco Brucchi e compagnia cantante...senza proferire di volgarità il mio dolce stil novo?
Potrei scrivere canzonare la cittadinanza, prendere in giro, far di burla, bischerata, ma la presa per il culo rimane, ferma nel mio essere. Immobile. Si sente...e fa male.
Tecnici dell'Asl di Teramo hanno sorriso alla notizia della lettera del Sindaco Brucchi al manager Varrassi per togliere i birilli. "Caro amico ti scrivo...". Il gioco delle tre carte. L'asso vince, l'asino e il cavallo son perdenti. Indovinate chi siamo noi?
Dopo tante conferenze stampa. Dopo intere giornate trascorse con i disabili, dializzati, malati di cancro, a maledire i birilli mangia posti e strada...dopo tante lotte e chiacchiere del consigliere Fracassa, un giorno mi ritrovai per un'ordinanza del Sindaco Brucchi... ché la diritta via era smarrita. La via dei birilli verso il parcheggio a pagamento.
Visto l'apertura in corso d'opera del nuovo parcheggio multipiano  vicinioro allOspedale Civile, che comporta la modifica dei sensi di marcia, dei flussi veicolari e delle aree di sosta, riservate e libere, all'interno dell'area privata circostante l'Ospedale Civile_Ordina con decorrenza immediata e fino a nuovo ordine, che i flussi veicolari siano indirizzati (occhio alle parole indirizzati...come?) secondo la nuova rete infrastrutturale ( Riecco i birilli) a raso e secondo la segnaletica verticale e orizzontale riportata in planimetria, allegata alla presente ....
Nella planimetria  ( che potete osservare in galleria) c'è apposta la firma del Sindaco Brucchi e non di un tecnico o dirigente.
Nella stessa piantina sono presenti parcheggi liberi, (dove?) per disabili e per le categorie protette.
Come mai si è fatta rispettare l'ordinanza solo per veicolare il traffico verso il parcheggio privato e non per il parcheggio libero, per disabili e per le categorie protette?
Primo tempo e secondi tempi.
Fuori i secondi...noi siamo pugili suonati.
 

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Commenti

Cioè, tu mi stai dicendo che il sindaco ordina a Varrassi di togliere una cosa che c'ha messo lui? Spero di aver capito male...
hai capito benissimo... non fare la tonta...
Vista l'ordinanza del sindaco: questo è l'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati 1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe. 2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio. 3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale. 4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati. 5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: a) per le strade statali e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio; b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia; d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco; e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale. 6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi. 7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati. 8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. 9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente non disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'articolo 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali, da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza. 10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando l'intensità o la sicurezza del articolo traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza. 11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici. 12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. 15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi. Seguirà l'art. 7.
e questo è l'art. 7: 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. 2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada. 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale. 5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana. 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali. 11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano. 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. 15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire trentaduemila a lire centoventottomila e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la
e questa è una sintesi delle facoltà dei sindaci: Codice della strada Art. 7 comma 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada. Art. 6 comma 4, lettera a) L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; Art. 6 comma 4 lettere b) c) d) e) f) b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati. Art. 5 comma 3 I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa. Come sempre la farraginosità della legislazione amministrativa permette interpretazioni che posso essere sciolte solo da una sentenza. Ma una cosa è evidente che quei provvedimenti presi con ordinanza del sindaco sono stati presi "sentito il parere dell'ente proprietario della strada." Quindi per il culo ci hanno preso in due Sindaco e Manager ASL. SONO LA COPPIA PIU' BELLA DEL MONDO?
Sig. Falconi, la richiamo ad una lettura più attenta dell’ordinanza sindacale commentata, a prescindere da eventuali pregiudizi maturati nel corso di tutta questa vicenda ormai “stramacinata”. Stando attenti a quanto esposto nel documento, l’area privata di proprietà della ASL comprende tutto il compendio immobiliare a partire dalla strada che accede da Via Don Enrico Paolini, sino ad arrivare all’accesso al nosocomio da Viale della Resistenza. Ed infatti, la planimetria allegata all’ordinanza Sindacale in commento, espone tutta l’area di proprietà della ASL e ne dispone la circolazione indicando sia la segnaletica orizzontale che verticale necessaria allo scopo. Come potrà notare nell’ordinanza è indicata che la novità dell’apertura del parcheggio multipiano (ancora in corso di costruzione e parzialmente riconsegnato per la fruizione) “…comporta la modifica dei sensi di marcia, dei fluissi veicolari e delle aree di sosta riservate e libere, all’interno dell’area privata circostante l’Ospedale Civile;…”. Quindi cecchè ne pensino gli improvvisati cultori del Nuovo Codice della Strada, l’intervento sindacale si innesta in un giusto riequilibrio del flusso veicolare di accesso e di deflusso dal nosocomio tramano e non soltanto teso a favorire l’utilizzo del parcheggio “a pagamento”. Ribadisco, pertanto, che quando si legge nell’ordinanza sindacale “…all’interno dell’area privata circostante l’ospedale civile…” è da intendersi tutta l’area di proprietà della ASLe non il parcheggio a pagamento! Per quanto concerne i famigerati “birilli” questi sono stati apposti in esecuzione ad uno specifico intervento da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco, al fine di garantire il rispetto di una normativa sulla sicurezza antincendio propria dei presidi ospedalieri. Gioisco infine per la raffigurazione che il grafico ha ritenuto di comporre con il mio viso e glie ne chiedo copia per esporla in una mia cornice come ricordo di questa mia azione sociale che spero possa avere un giusto esito positivo per la collettività teramana.

Caro consigliere Fracassa, dopo un'esegesi sull'Uomo senza qualità di Musil non ho avuto difficoltà nella lettura di alcun testo, a parte una critica all' Ulisse di James Joyce. Tutto mi è stato confermato da valide fonti Asl. C'est la vie.
PS: La tavola è un capolavoro;)


Negli ultimi tempi le critiche rivolte all'erogazione di servizi della Asl di Teramo hanno deviato decisamente verso la falsità dei fatti e soprattutto la pericolosità nei confronti dei malati. I più colpiti, con le loro famiglie, sono proprio i pazienti più delicati e quelli a cui la Asl di Teramo, senza tema di essere smentita, può dichiarare la maggiore attenzione. I temi cavalcati sono quelli dell'Oncologia. Per i pazienti, per la loro tranquillità, perchè l'intera collettività teramana sappia quale è la condizione dei servizi a cui ha diritto, riportiamo di seguito alcuni chiarimenti. La denuncia di accorpamento del reparto di Oncologia è fuori luogo in quanto l'accorpamento stesso non arreca danno alcuno ai pazienti (9), che sono egregiamente assistiti nei reparti di pertinenza (sono cioè ricoverati in Medicina o in Chirurgia, specialità corrispondenti alla patologia specifica tumorale da cui sono affetti). Peraltro gli accorpamenti, che da anni vengono attivati, anche questa volta sono stati concordati tra i responsabili dei Reparti. Ci interessa dare risposte alla cittadinanza e rassicurarla anche attraverso una serie di contatti che preghiamo di prendere direttamente con questa Direzione sanitaria. Qualsiasi segnalazione che ci venga direttamente rivolta è per noi necessaria ad individuare dove ci sono disfunzioni e ci aiuta a porvi rimedio. Ma, sempre per rassicurare i Teramani, spieghiamo anche che i singoli casi segnalati dagli organi di informazione sono spesso relativi a persone che sono state mal indirizzate. La persona con un tumore alla mammella, vittima di una serie di disfunzioni, ad esempio, avrebbe dovuto essere indirizzata, proprio dal reparto di Oncologia, al Centro di Senologia, dove, indiscutibilmente, avrebbe avuto le cure necessarie, come il percorso del Centro dimostra: c'è la presa in carico totale della paziente, l'approccio interdisciplinare alla patologia ma prima di tutto alla persona, macchinari diagnostici dedicati, èquipe di alto livello, anche certificata dalla vicinanza e dall'approvazione del professor Umberto Veronesi. In questa sede dunque ci permettiamo di rivolgere a tutti i colleghi dei vari reparti ed ai medici di Medicina Generale della Asl di individuare, per ogni paziente, la strada giusta su cui indirizzarlo, in quanto anche questo è un loro compito preciso. Vale ancora la pena di comunicare alla cittadinanza, sempre perchè si senta sicura dei nostri servizi, che a fronte di questi casi (di cui siamo profondamente dispiaciuti e che tendiamo a limitare al massimo con monitoraggio e miglioramento costante) abbiamo fortunatamente una serie di attestati di stima e fiducia proprio relativi ad Oncologia, che ci arrivano quotidianamente per i servizi erogati da Giulianova e Sant'Omero. In questi Presidi, in cui le cure ai pazienti oncologici sono avanzate ed innovative e dove si fa sempre meno ricorso ai ricoveri, otteniamo consensi che ci spingono a percorrere le nuove, più moderne, strade cui i due Ospedali si approcciano.
Gentile Fracassa, ill.mo Sindaco Brucchi,ci spiegate gentilmente per quale motivo dopo l'apertura del parcheggio multi piano sono stati eliminati i parcheggi liberi? Il parcheggio è stato costruito per coadiuvare il parcheggio esistente o per monopolizzare le aree di sosta? Quale diritto hanno i dipendenti Asl rispetto ai dipendenti di tutti gli altri enti pubblici o società private da meritare parcheggi riservati in un area pubblica? Perché non è stata fatta una convenzione con il costruttore del parcheggio per riservare posti per i dipendenti Asl all'interno del parcheggio con una tariffa agevolata lasciando i vecchi parcheggi per i malati e i visitatori? Grazie.
Comunicato stampa di un teramano. In relazione al presunto comunicato stampa della Asl circa l'accorpamento di oncologia vorrei capire se detto comunicato è uno scherzo. Se non lo è vorrei capire da quale mente viene elaborato un comunicato stampa nel quale si afferma che " l'accorpamento stesso non arreca danno alcuno ai pazienti (9)". Quanto sia facile "arrecare un danno" ad un paziente oncologico ed ai propri cari, è qualcosa che evidentemente sfugge all'autore del comunicato stampa. Il danno lo crea eccome, egregio sig. Comunicato Stampa. Il danno lo crea qualunque disagio, qualsiasi incertezza, una mancanza così come un ritardo. Lei Sig. Comunicato Stampa, ci spiega che se prendo due reparti e li accorpo, non creo danno, non creo disagi, nei pazienti, nel personale, nei parenti. No, nessun disagio. Anzi, giacché ci siamo, il prossimo anno accorpiamo 3 reparti, forse 4, ed in pianta stabile, non solo l'estate! "Concordandoli con i responsabili dei reparti", sia chiaro !! Quegli stessi "responsabili dei reparti" che invece non è chiaro se siano RESPONSABILI di aver "mal indirizzato" la paziente che "indiscutibilmente" sarebbe stata benissimo seguita nel reparto di senologia, dove la paziente (a cui va il mio più rispettoso e sincero augurio di pronta guarigione [nda] ) purtroppo non è arrivata perché "mal indirizzata". E così, invece che nello splendido reparto senologico, dove Veronesi l'avrebbe guidata in un mondo fatto di attenzioni, competenza e sensibilità, è "incappata in una serie di disfunsioni" di altri reparti, con altri responsabili (ma quali, ma dove, ma chi , sig. Comunicato Stampa?). Continua il comunicato: "In questa sede dunque CI permettiamo di rivolgere a tutti i colleghi dei vari reparti ed ai medici di Medicina Generale della Asl di individuare, per ogni paziente, la strada giusta su cui indirizzarlo, in quanto anche questo è un loro compito preciso".(??????) Avete capito, "responsabili" di cui sopra? Dovete indirizzarci sulla strada giusta, avete capito: LORO (ma loro CHI?) in questa sede (i due punti blog) invitano tutti i colleghi di medicina ad indirizzare al meglio i pazienti! LORO lo fanno "per i pazienti, per la loro tranquillità, perchè l'intera collettività teramana sappia quale è la condizione dei servizi a cui ha diritto". Grazie di cuore, sig. Comunicato Stampa, il suo obbiettivo è senz'altro raggiunto! DITEMI CHE E' SOLO UNO SCHERZO!!!!
"Gioisco infine per la raffigurazione che il grafico ha ritenuto di comporre con il mio viso e glie ne chiedo copia per esporla in una mia cornice come ricordo di questa mia azione sociale che spero possa avere un giusto esito positivo per la collettività teramana." Caro Consigliere, per lei possiamo fare uno strappo... e anche gratis... al contrario di certi suoi colleghi... che si sono fatti i "posterini" in gran segreto:) ...però dovrà passare una giornata al parcheggio dell'ospedale con un bel cartello... con su scritto... FREE PARKING!
Il comunicato stampa della Asl e' delirante! Di fatto nega una disciplina scientifica quale l'oncologia. Si dice ai medici di indirizzare i pazienti oncologici nei reparti "giusti"... e quali sarebbero, di grazia? Ma la follia e' tale che "quella direzione sanitaria" li indica pure! Quelli chirurgici e quelli medici, come se ogni cancro potesse o dovesse essere operato (naturalmente da Brucchi, se possibile), o curato in medicina generale. Che ignoranza! Che grave mancanza di sensibilità verso i malati terminali! Vergogna! Per non parlare poi, della ciliegina sulla torta finale: l'oncologia si fa "bene" a S.Omero e Giulianova. A Teramo fa schifo. Capito, Dott. Pancotti?
Ha pensato @mariobici a ridicolizzare il signor Comunicato Stampa. A metterne in risalto il grottesco, l'approssimazione con cui si confondono patologie e reparti di competenza.la stupidità delle parole che tentano di trovare una logica organizzativa in demenziali provvedimenti estivi varati per soddisfare la richiesta di ferie di primarietti e assimilati alla faccia dei malati, davvero pazienti. Mi piacerebbe sapere se il signor comunicato è opera di un addetto stampa(professionista) o se è stato scritto sotto dettatura di Varrassi, o di Antelli o di Brux. Nella seconda ipotesi, davvero verosimile, i conti tornano. Bravi!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondo al sig. Fratellino Condivido con lei pienamente e le sue domande sono le stesse che ho portato in Consiglio Comunale. Alcuni risultati li abbiamo ottenuti, come la riapertura di 170 stalli liberi per i cittadini, i parcheggi per i disabili sono stati aumentati a 16 e per finire sono stati riservati 22 stalli per i malati gravi (dializzati, chemioterapici e radio terapici ) questo si evince dalla piantina messa a disposizione dal Sig. Falconi. L'obbiettivo rimane quello di riappropriarci di tutti i parcheggi antistati il nostro ospedale civile facendo prevalere il principio che tale struttura e' stata concepita per servire i malati e non per chi ci lavora. E' stata proposta una convenzione dal privato ( per medici e infermieri) che costerebbe € 150.00 annuali, cioè 22 centesimi al giorno, un costo accettabilissimo ma che nessuno ha stipulato in quanto sono stati riservati loro 25o parcheggi antistanti la struttura ospedaliera. Ho proposto ai medici di cedere il loro Pass ai lavoratori delle cooperative che hanno un reddito inferiore alle 700,00 € ma con scarso risultato , siamo tutti Cristiani ma quando dobbiamo dimostrarlo con i fatti!!!! Spero di aver risposto alle perplessità dei lettori dei due punti.
Elcordobe's Inizi a preparare il mio poster omaggio.
Solo dopo averLa vista col cartello di protesta---
La ringrazio per la risposta e trovo di forte senso civico l' attività consiliare citata, ora peró se vuole dimostrare di essere un buon amministratore dovrà far valere le sue proposte e portarle a compimento. Vigileremo come sempre...
Bravo Fracassa! un po' gallettaro magari ma apprezziamo il suo impegno nel sociale (gatti di Colleparco, tessere disabili, parcheggio ospedale, la sola dello ius soli e speriamo molto altro). adesso, come dice Fratellino, deve concretizzare in sede di Consiglio comunale, sbattendo i pugni sul tavolo se serve. Nel suo post lascia intendere che i signori medici non sono disposti a spendere qualchencentesimo al giorno? Mi sembra strano, proprio strano.