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Flaviano Montebello è inconferibile e incompatibile

di Christian Francia
3 minuti

Seconda puntata della fiction intitolata Inconferibili e incompatibili”, dopo la prima dedicata ad Enrico Mazzarelli che ha avuto un enorme successo di pubblico e di critica.

Riprendiamo l’analisi del D.Lgs. n. 39, approvato l’8 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile ed entrato in vigore il 4 maggio senza che nessuno abbia emesso un fiato in merito.

Tale decreto legislativo, che contiene numerosi casi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi pubblici, per quanto concerne la situazione di Flaviano Montebello prescrive che:

– “A coloro che nell’anno precedente siano stati componenti del consiglio di una provincia non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale” (art. 7 comma 1 lettera d);

– “Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente del consiglio di una provincia” (art. 13 comma 2 lettera b);

– “Ai fini del presente decreto si intende per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi” (art. 1 comma 2 lettera c);

– “Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto” (art. 15 comma 1);

– “Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del responsabile di cui all’articolo 15, dell’insorgere della causa di incompatibilità” (art. 19 comma 1).

Orbene, essendo Flaviano Montebello consigliere provinciale di Teramo dall’8 giugno 2009 e al contempo consigliere di amministrazione dell’Arpa S.p.A. (la società interamente pubblica avente come azionista di maggioranza la Regione Abruzzo) dal 16 luglio 2009, se ne evince che dal 4 maggio 2013 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 39) egli è sia in situazione di inconferibilità (di cui al citato art. 7 comma 1 lettera d) per il predetto incarico nella società regionale (e non potrà essere reincaricato per il medesimo ruolo se non dopo un anno dalle dimissioni formali da consigliere provinciale di Teramo) che in situazione di incompatibilità per il doppio ruolo rivestito (di cui al citato art. 13 comma 2 lettera b).

Per tali motivi, dovremmo dedurre come dovrebbe già essergli stata contestata – ai sensi degli articoli sopra citati – l’insorgenza di entrambi gli impedimenti a ricoprire il doppio ruolo, con gli effetti decadenziali che (come sopra esposto) ne conseguono.

Anche Montebello, al pari di Mazzarelli, è inconferibile ed incompatibile da oltre tre settimane.


 

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al posto suo, se vuol dimostrare che è un politico non deve dimettersi da consigliere provinciale e continuare a rappresentare i cittadini in provincia. se si dimette allora significa che va contro gli ideali del suo partito per una poltrona più conveniente per lui.