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Nuova puntata della fiction “Inconferibili e incompatibili”: per la CIVIT, Vasanella e Ruffini sono imcompatibili

7 minuti

Dopo la prime dedicate, rispettivamente, ad Enrico Mazzarelli e Flaviano Montebello, passiamo ora ad un nuova puntata della nostra fiction. Non prima, però, di aver fatto una breve premessa. 
Nell’affrontare la complessiva riforma del “sistema Paese” e proseguendo un percorso avviato nel 2008 con il c.d. “piano industriale della P.A”, con le leggi n.15 e n.69 del 2009 ed il D.Lgs. n.150/2009, il Legislatore ha avvertito la necessità di intervenire in maniera significativa sulle problematiche della corruzione e dell’eticità dei comportamenti nelle pubbliche amministrazioni.
Frutto di questo intervento è stata la cosiddetta “legge anticorruzione”, la n.190/2012, che contiene misure dirette di contrasto al fenomeno e che ha delegato il governo ad emanare una serie di decreti volti a ridefinire ed ampliare gli obblighi di pubblicità e di trasparenza e le disposizioni in tema di incompatibilità. Ne sono derivati i corrispondenti decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013.

La nuova puntata della nostra fiction riprende da qui e cioè dall’analisi del D. Lgs. n. 39, approvato l’8 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile, entrato in vigore lo scorso 4 maggio e che -ed ecco la grande novità destinata a decimare i consigli di amministrazione di mezzo mondo- DEVE applicarsi anche agli incarichi già conferiti e, quindi, anche al nuovo CdA dell’Ente Porto di Giulianova.
Ad averlo stabilito senza mezzi termini è la Civit, ora anche Autorità Nazionale Anticorruzione (vedi inserto de Il Sole 24 ORE di ieri, lunedì 1 luglio 2013).
Il nodo affrontato e sciolto dalla Civit è quello dell’invocato principio del “tempus regit actun” (delibera 46/2013). Recita testualmente Il Sole 24 ORE: “Alcuni si chiedevano se il regime delle incompatibilità si riferisse solo agli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore del decreto (4 maggio 2013). La risposta dell’Autorità è stata negativa, visto che all’art. 9, comma 1, e all’art. 12, comma 1, si precisa che il responsabile anticorruzione deve contestare l’esistenza o l’insorgenza di incompatibilità. Anche per gli incarichi in essere, quindi, andrà verificata la rispondenza al decreto”.

E ancora:Secondo la Civit non esiste un problema di “retroattività” della norma, in quanto il D.lgs. non rende illegittimi gli atti di conferimento di incarichi ma fa sopravvenire incompatibilità per il loro mantenimento. Di conseguenza l’incompatibilità si applica ai mandati in corso”.
Giova ricordare che il decreto legislativo D. Lgs. n. 39/2013 contiene numerosi casi di inconferibilità di incarichi pubblici.
Il decreto definisce l’inconferibilità come la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.
Con la disciplina introdotta, l’inconferibilità assume una  dimensione di strumento di prevenzione della corruzione assurgendo con forza il principio dell’imparzialità.

Per quanto concerne la situazione di due noti esponenti politici giuliesi, Paolo Vasanella e Fabio Ruffini,  prescrive che:
- A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice della Regione;
b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
d)gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

- “Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto” (art. 15, comma 1);
 - “Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall’incarico …..
Ebbene, essendo stato Paolo Vasanella consigliere comunale di Giulianova dal 26 giugno 2009 al 16 dicembre 2012 ed essendo stato nominato Presidente dell’Ente Porto il 13 dicembre 2012, cioè quasi sei mesi dopo dall’aver lasciato il suo posto in Consiglio Comunale, se ne evince che, in base alla delibera n. 46/2013 della Civit, dal 4 maggio 2013 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 39) egli è in situazione di incompatibilità.
Per tali motivi, dovremmo dedurre come dovrebbe già essergli stata contestata – ai sensi degli articoli sopra citati – l’insorgenza dell’impedimento a ricoprire il ruolo di Presidente dell’Ente Porto, con gli effetti decadenziali che ne conseguono. Perché non è stato ancora fatto?
Anche Vasanella, al pari di Montebello, è dunque incompatibile.

Invisi l'uno all'altro, la sorte avversa li ha accomunati nella loro incompatibilità. Va a finire che adesso fanno pace! 
Idem Fabio Ruffini che è stato assessore comunale di Giulianova dal 4 luglio 2009 al 13 giugno 2011 e che è stato nominato componente del CdA dell’Ente Porto il 13 dicembre 2012, cioè sei mesi dopo essere cessato dalla carica di assessore. Perché in questo caso il Responsabile anticorruzione del Comune di Giulianova -che è la Segretaria Comunale- non fa il suo dovere facendo rispettare la legge? Non è consapevole delle gravi conseguenze cui si espone non facendolo?
Per inciso, l’articolo de Il Sole 24 ORE che richiama la delibera n. 46/2013 della Civit era presente nella Rassegna Stampa che tutti i Consiglieri e gli Assessori Comunali di Giulianova ricevono quotidianamente.

Il che può significare una delle seguenti tre cose:
1)    Consiglieri e Assessori Comunali non sanno leggere;
2)    Consiglieri ed Assessori Comunali solitamente non leggono;
3)    Consiglieri ed Assessori Comunali, pur intendendo perfettamente ciò che leggono, si guardano bene dal toccare certi tasti. Nessuno escluso.
     

La Redazione de I Due Punti
 
 

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Ci deve essere un errore nelle date sia nel caso Vasanella (fine mandato 16.12.12/inizio incarico Ente Porto 13.12.12: ci sarebbe addirittura una sovrapposizione) sia nel caso di Ruffini(fine mandato 13.6.11/inizio incarico Ente Porto 13.12.12: sarebbe trascorso un periodo superiore a un anno).
Ringraziamo la Signora Rosaria per le sue osservazioni che ci danno modo di puntualizzare e rettificare in parte, pur giungendo sempre alla medesima conclusione: Vasanella e Ruffini sono incompatibili. CASO VASANELLA L’ex consigliere comunale annuncia le dimissioni dalla carica nel corso del Consiglio Comunale del 12/12/2012. A inizio intervento è lo stesso Vasanella ad affermare di aver già ricevuto l’incarico di Presidente dell’Ente Porto: http://www.youtube.com/watch?v=V0q2sj5p0A0&hd=1. Sul piano più squisitamente formale, sia il Presidente sia il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Porto sono stati rinnovati il 13/12/2012. Dunque, in base alla Delibera n. 46/2013 della Civit Paolo Vasanella è incompatibile. CASO RUFFINI Fabio Ruffini che è stato assessore comunale di Giulianova dal 4 luglio 2009 al 13 giugno 2011 e che è stato nominato componente del CdA dell’Ente Porto il 13 dicembre 2012, cioè un anno e sei mesi dopo -e non sei mesi dopo- essere cessato dalla carica di assessore. Tuttavia ciò non fa venir meno la sua incompatibilità in quanto, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società. Si dà il caso che il Comune di Giulianova detenga una quota di partecipazione al capitale dell'Ente Porto. L’ex Assessore Ruffini è quindi incompatibile non più ai sensi del D. Lgs. 39/2013 bensì ai sensi dell’art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148. Ne consegue l'estraneità alla vicenda del Funzionario Responsabile Anticorruzione del Comune di Giulianova. Al contrario dovrà essere il Funzionario Responsabile Anticorruzione dell'Ente Porto a far rilevare l'incompatibilità del suo Presidente che deve intendersi decaduto dall'incarico.
Grazie, alla luce delle precisazioni sulle date concordo anche sul caso Ruffini ex art. 4, c. 9, D.L. 138/11 e sulla conseguente estraneita' del responsabile anticorruzione del Comune di Giulianova.
Art. 4, c. 19, DL 138/2011...
Per completezza di informazione, il Sig. Paolo Vasanella, già Consigliere Comunale per la lista “Il Popolo della Libertà”, ha rassegnato le proprie dimissioni -a seguito della nomina a Presidente dell'Ente Porto- con nota del 17.12.2012 acquisita al protocollo in pari data al nr. 49709. Questo risulta dagli atti del Comune di Giulianova (del. C.C. n. 82 del 27/12/2012 avente ad oggetto: "SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLO VASANELLA". Il CdA dell'Ente Porto ed il Presidente sono stati rinnovato il 13.12.2012 ed il passaggio di consegne si è avvuto la mattina del 14.12.2012.
Sulla questione dopo aver ulteriormente approfondito la normativa, devo rettificare la mia posizione per il caso Ruffini che non presenta i caratteri dell'incompatibilità'. la Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 17 luglio 2012, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni. In sostanza la norma in questione dichiarata costituzionalmente illegittima deve essere disapplicata.
Scusate se mi intrometto, ma mi trovo nella stessa situazione del Ruffini. Sono stato consigliere del mio comune fino a giugno 2011 e nei giorni scorsi i sindaci mi avrebbero nominato amministratore unico della soc. Pubblica partecipata. Hanno rinviato perche incompatibile con l'art 4 del dl 138/2011, poi anche io ho trovato la sentenza della CC del 2012 che l'ha abrogato, quindi dovrebbe valere il dlgs 39/2013 che prevede due o un anno. In realta il mio segretario comunale ha proposto quesito al civit, per avere chiarezza, dato che non e' scritto da nessuna parte che l'art 4 e' abrogato, quindi potrebbe essere ancora in vigore. Secondo voi come funziona?
Nel caso di Marco l'art. 4 DL 138/2011, non puo' piu' essere applicato, stante la dichiarazione di incostituzionalita' di cui alla sentenza n. 199 del 17.7.2012. Infatti, l'art. 136 Costituzione prevede che "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali". La norma che deve essere ad oggi applicata e' contenuta nel D. Lgs. 39/2013.
Sono d'accordo, ma la stessa ricostruzione giuridica l'ho dovuta fare io alla segretaria del mio comune. Visto che lei non ci e' arrivata, visto che ha fatto una figura da incapace ( pensare che costa quasi 150000 euro lordi all'anno ) e adesso fa fatica ad ammetterlo, dice che le norme sono di difficile lettura ed interpretazione, per cui ha ritenuto di porre un quesito ufficiale al civit. Per me e' d'accordo col presidente attuale della societa', in carica da quindici anni...
Quindi vale o no l'art. 4 del d.l. 138/2011? Oppure si applica in toto il d.l.3972013?
l'art. 4 DL 138/2011, non puo' piu' essere applicato, stante la dichiarazione di incostituzionalita' di cui alla sentenza n. 199 del 17.7.2011. La norma (a parte i distinguo sui cd. "diritti esauriti") non puo' regolare situazioni giuridiche sorte dopo la pubblicazione della sentenza sulla GU (dal giorno successivo alla pubblicazione). La norma che deve essere ad oggi applicata e' contenuta nel D. Lgs. 39/2013.
Grazie Sig. Rosaria per la sua chiarezza, le chiedo se possibile ancora un chiarimento vista la sua preparazione in materia. Il d.l. n. 39/2013 nell'art. 7 comma 2 esclude o no incarichi ad ex amministratori in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti in enti di diritto privato in controllo pubblico? grazie.