Mi sento sospeso tra le carte. Un cartomante delle delibere e delle determine.
Immerso nella nostra amata Costituzione.
La madre delle leggi che dovrebbe tutelarci.
Davanti a tutti e contro tutti.
Questa è un'altra storia.
Leggete e seguite bene i passaggi.
Nell'anno 2012 la Ausl 4 (Il meglio è nel tuo territorio) di Teramo bandisce un avviso di mobilità volontaria dall'esterno per titoli e colloquio.
La discussione sposa due punti specifici.
1)La commissione dispone complessivamente di max 50 punti, di cui 25 per titoli e 25 per il colloquio, con la precisazione che la valutazione dei titoli, del curriculum e della situazione familiare e sociale sarà effettuata solo nei confronti dei candidati che avranno ottenuto nel colloquio un punteggio pari o superiore a punti 13.
Ecco che interviene Mamma Costituzione.
La Corte costituzionale ha precisato che l'istituto della mobilità volontaria altro non è che la cessione del contratto, disciplinato dal codice civile (art. 1406-1410).
Si tratta, infatti, della cessione di un rapporto di lavoro di natura privatistica al quale il dipendente ceduto, ha avuto già accesso previo esperimento e superamento di un pubblico concorso, che ne ha attestato l'idoneità alle mansioni da svolgere e a questi ha conferito una specifica qualifica e area professionale.
Quanto alla scelta del candidato nella mobilità volontaria, la fissazione dei criteri di scelta per le procedure di mobilità deve ritenersi ancora più ristretta, ossia deve essere intesa come la previa indicazione di criteri oggettivi, plausibilmente meccanici, che consenta al massimo una valutazione comparativa per soli titoli, senza la possibilità di assoggettare tale procedura a ulteriore discrezionalità nella valutazione di ciascun candidato, vertendosi in materia di rapporti di lavoro già costituiti con le garanzie di cui all'art. 97 della Costituzione, ossia attraverso il pregresso superamento di un pubblico concorso già espletato!
In nessun caso, quindi, le procedure di mobilità possono dar luogo ad una sorta di nuovo concorso pubblico per titoli ed esami o ad una procedura comparativa paraconcorsuale per titoli e colloquio, essendo tale procedura di mobilità relativa alla copertura di un posto equivalente a quello per il quale i dipendenti che chiedono la mobilità hanno già superato un concorso e sono già stati dichiarati idonei.
Avete capito bene? Come essere chiamati per andare a lavorare in un altro luogo di lavoro equiparato al vostro e dover fare l'esame della scuola guida.
Voi mostrate sicuri la patente e loro i quiz. Infatti la prova è stata meramente, mestamente, retoricamente, un'interrogazione di un normale concorso pubblico.
Un avverbio.
2) Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 30 del D. Lgs 165/2001 il personale comandato presso l'ausl che presenti apposita istanza di partecipazione all'avviso di mobilità ha la precedenza assoluta nella nomina rispetto agli altri candidati utilmente collocati nella graduatoria.
Tale presunzione, tuttavia, oggi si scontra con i principi sanciti dalla Consulta nelle sentenze 324/2010 e 108/2011, in quanto l'istituto del comando si limita semplicemente a destinare il dipendente pubblico, temporaneamente e per sopperire ad esigenze eccezionali dell'amministrazione richiedente, ad un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, senza alcuna previa comparazione con altri soggetti.
Secondo voi l'AUSL di Teramo come si è comportata?
Esatto, ha mantenuto la prelazione per i Comandati.
L'Italia è basata sui suoni, le assonanze, le rime, i temi e le radici.
Questo caso non ha ancora un colpevole...ma un ricorso...storico.
I tanti ricorsi in via di formulazione.
Elementare Watson.
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Commenti
Sbaglio o c'entra qualcosa una persona conosciuta meglio con lo pseudonimo di "Cazz a Current"?