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Varrassi il Discreto

di Giancarlo Falconi
2 minuti

In questi giorni il manager Varrassi è impegnato nel restauro dell'ultimo piano dell'Asl.
Si parla anche del bagno e di altri rivestimenti.
Vi informeremo sui conti finali che pagheremo per rendere più comode le sedute del Direttore Generale.
L'argomento di oggi è diverso.

La pubblicazione di una delibera.

Discrezione allo stato puro.
Si legge all'oggetto " Nota prot. 23520 del 16/5/2013 a firma del Direttore Sanitario aziendale: esame e provvedimenti.
Pubblicazione limitata al solo oggetto e agli estremi dell'atto
".
Non c'è altro.
La Trasparenza?
Siete curiosi?
Dateci tempo.

D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art. 5 Accesso civico.
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto
richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all' articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all' articolo 43 , comma 5.

Stiamo arrivando.

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Commenti

Ma l amianto alla scuola c'è o non ce ????
http://www.aslteramo.it/codice_disciplinare_circolari_regolamenti/Regol… Questo, il regolamento oscurantista. Tanto obsoleto, quanto patetico.Un penoso tentativo di bloccare riforme e innovazioni urgenti per il Paese. Questo è il peggior esempio di come si possa essere Amministrazione Pubblica in Italia, cari i miei gattopardi, ma sarete spazzati via. Inutile aggrapparvi all'albero della nave... il vento tira forte.
Premiamo gli amici di quello, facciamo andare avanti i figli di quel altro, non guardiamo chi merita, chi porta voti deve essere premiato e alla fine pagheremo il conto NOI per questi squallidi quaquaraqua... Nella giungla è il più forte a sopravvivere!!!
E che dire della discrezione mostrata nella delibera n. 522 del 23 maggio con oggetto "ordinanze dirigenziali n. 801 e 802 del 28.3.2013: esami e provedimenti", ancora in pubblicazione? Cosa c'e' da nascondere? Ma gli oggetti degli atti non dovrebbero indicare in modo sintetico il contenuto , evitando semplici citazioni di date e numeri di atti?
Ha voluto anche il cesso nuovo? Forse ha avuto un presentimento... Adesso può andare a ca...re.