Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile», e successive modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è Stato dichiarato, ai
sensi dell'articolo 5, commi I e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, 10 Stato di emergenza in
conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzo in data 26 Ottobre 2016, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2016, Con la quale sono stati ulteriormente
estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale Sono stati
ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi Sismici che hanno colpito nuovamente i
territori delle Regioni Abruno, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli
eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a
partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli dello stato di emergenza dichiarato con la
predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 Ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229;
Vista l'oidinanza dei Capo del Dipartimento della civile 26 agosto 2016, n. 3Sg recante
"Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389 del 28 agosto 2016, n.
391 del I settembre 2016, n. 392 del 6 settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19
settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del Ottobre 2016, n. 400 del 31 ottobre
2016, n. 405 del IO novembrc 2016, n. 406 del 12 novembre 2016, n. 408 del 15 novembre 2016, n.
414 del 19 novembre 2016, n. 415 del 21 novembre 2016, n. 418 del 29 novembre, n. 422 del 16
dicembre 2016, n. 427 dei 20 dicembre 2016, n. 431 dell'I gennaio 2017, nonché n. 436 del 22
gennaio 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali
eventi sismici di cui trattasi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento
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sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29
settembre 2016;
Ritenuta la straordinaria necessità ed utgenza di emanare ulteriori disposizioni per fionteggiare
l'eccezionale reiterarsi di eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni
climatiche avverse e calamità naturali che hanno intelzssato le medesime legioni nonché di adottale
misue urgenti per il mantenimento della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione
Civile;
Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili che rendono
indispensabile l'adozione di misuœ derogatorie e per l'accelerazione delle procedure di
realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenzne, a garantire condizioni
socio abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurale la lealizzazione degli intewenti
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, inteœssati dagli eventi sismici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti,
del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del Inail:, della giustizia, dei beni c delle attività culturali e del turismo,
per la semplificazione c la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e dell'istruzione,
dell 'università e della ricerca;
EMANA
il seguente decreto-leggc:
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CAPO I
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del
2017.
ART.
(Disposizioni urgenti per I 'accelerazione dei procedimentn
l. All'allicolo 2 del decleto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma I , dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «1-bis) promuove l'immediata effettuazione
di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo I della microzonazione
sismica di III livello, come definita negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica"
approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
disciplinando Con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni
interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4,
comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalità e pmcedure di attuazione
nel rispeüo dei seguenti criteri:
l) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard
definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novemble 2010, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 281 del I dicembœ 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti
di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione
dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale
nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e
47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Plesidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei œquisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e
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nelle Ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano domanda di iscrizione al
medesimo elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e
dei criteri nonché degli standard di cui al numero l, da parte del Centro per la micromnazione
sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione
stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli
studi.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-his. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per
importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene,
mediante pmcedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui
all'anicclo articolo 34.».
2. All 'articolo 14 del decreto-legge n, 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono ingerite le seguenti: «oppure i Comuni e
le Pit)vince interessate»;
b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui
al comma 4».
ART. 2
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza)
i, Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture
abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipafiimento della
protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22
settembre 2016, delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee
finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e Ploduttive di cui, rispettivamente,
agli articoli 2 e 3 dell'ondinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15
novembœ 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, nonché dei
moduli abitativi provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 399 del IO ottobœ 2016, pubblicata nella Gazzetta Uffciale n, 244 del 18
ottobœ 2016, e dei ricoveli ed impianti temporanei di cui all'afficolo 7, comma 3, dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della potezione civile n. 393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, per i casi in cui non procedono direttamente i
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singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto previsto dall'articolo l, comma 2, dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n, 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e
gli enti locali delle medesime Legioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione
della sussistenza delle condizioni di estœma urgenza, procedono all'espletamento dei predetti
intelventi ai sensi dell'alticolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nonché con i poteri di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza del Capo del Dipafiimento della
protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
2. Per le finalità di cui al comma l, le stazioni appaltanti prowedono a sorteggiare, all'interno
dell'Anag1Zfe antimafia di cui all'articolo 30 del n. 189 del 2016 0 degli elenchi
tenuti dalle prefetture — uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge
6 novembre 2012, n. 190, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di pocedere
all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso.
3. Fermo restando quanto pœvistO dall'alticolo 4, comma 5, dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre
2016 del Conunissario straordinario del Governo di cui all'articolo l, comma 3, del decreto-legge n.
189 del 2016, al fine di la rapida esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui
all'articolo l, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del
21 novembre 2016, le Regioni provvedono a concedere, a valere sulle risorse disponibili sulle
contabilità speciali di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
pmtezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29
agosto 2016, un'anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di
realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da parte dei privati istanti, del
progetto dei lavori, compensivo dei relativi costi.
ART. 3
disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione
privata)
l. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma IO le parole: «da parenti 0 affini fino al qualto grado» sono sostituite dalle seguenti:
«dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti
giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76»;
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b) dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli immobili distrutti c danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'alticolo l,
comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diletto tra i danni ivi
verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita
perizia assevenata.
ART 4
(Adeguamento termini per la richiesta di contribull)
1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi i e 3 e
comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli inteœssati devono presentare agli Uffici speciali
per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi
provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato
rispetto del tennine e delle modalità di cui al presente comma detennina l'inammissibilitù della
domanda di contributo.».
ART. 5
(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell 'attività educativa e didattica)
I. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) predisporre ed appnvare piani
finalizzati ad assicurare il ripristino, per il Izgolaœ svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018,
delle condizioni necessarie per la ripwsa ovvem per lo svolgimento della normale attività scolastica,
educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui
all'articolo I , comma l, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici
distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei
piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della
procedura di cui all'articolo 63, comma l, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da
palle del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi e 6,
del decreto legislativo 18 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto,
sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti Anagrafe
antimafia degli esecutori plpvista dall'articolo 30. ln mancanza di un numero sufficiente di
operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere
rivolto ad almeno cinque Operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici
territoriali del Governo ai sensi dell'articolo l, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, e che abbiano pesentato domanda di iscrizione nell'Anag1Zfe antimafia di cui all'articolo
30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base
della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le
modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo i 8 aprile 2016, n. 50.».
2. Nei territoli delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica
iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n.
189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'articolo 74, comma 3, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n, 297, è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte,
anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni, Ai fini della validità dell'anno scolastico,
compleso quello relativo all'ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non è richiesta la
frequenza minima di cui all'articolo 1 1, comma l, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e
di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, delhlniversità e della è autorizzato a emanare
un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative,
l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi
all'anno scolastico 2016/2017 nelle aree di cui al comma 1.
ART. 6
(Conferenza permanente e Conferenze regionali)
1. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono appoltate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» è sostituita dalla seguente:
«Confeœnza permanente e Conferenze regionali»;
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b) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «strumenti urbanistici vigenti» sono inserite le
seguenti: «e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle
disposizioni legislative e in materia edilizia di cui al decleto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Conferenza, in particolarE
a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli
Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
b) approva i piogetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di
competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo e del Ministero delle infiastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli
interventi sui beni cultulali, che è wsa in seno alla stessa dal rapprWentante del
Ministero dei beni e delle attività cultuali e del turismo;
c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per gli intewenti privati e per quelli attuati dalle Regioni
ai sensi dell'articolo 15, comma l, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15,
comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o
ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree pmtette regionali, sono costituite apposite
Conferenze legionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte
da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Confelenza permanente
di cui a! comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza
regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al
comma 2 per la Confelenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle
apposite ordinanze di cui alParticolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5, La Conferenza legionale esprime il parere obbligatorio
per tutti i progetti di fattibilità Ielativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle
opere pubbliche, esprime il parete IZIatiV0 agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o
ricompresi nelle aree dei nazionali o delle alee protette regionali.»;
f) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Con movvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, si provvede a disciplinale le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di
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convocazione della Conferenza permanentc di cui al comma I e delle Conferenze regionali di cui al
comma 4.
2. All'attuazione del plesente articolo si plT,'vede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 7
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivami dagli interventi di
ricostruzione)
l, All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la lettera e) è soppressa.
2. All'atticolo 28 del decœto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal segnente: «2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, ed
Umbria, ai sensi dell'articolo l, comma 5, approvano, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigoœ della legge di conversione della presente disposizione, il piano per la gestione delle macerie
e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decleto.»•,
b) al comma 6:
1) le pamle: « La l'accolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti SLI suolo pubblico ovvero, nelle
sole alee urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto»;
2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dei conseguenti adempimenti
amministrativi, è considerato plodutt01e dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in
deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività
di raccolta e di trasporlo viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione
dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata colhe disciplinato dall 'articolo 6, A tal fine,
il Comune plovvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in
materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dalParticolo 60
del decreto del Poesidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno c della data nella quale si pmrvederà
alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto
dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego,
raccolta ed il traspono dei materiali»;
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c) al comma 7:
1) al quinto periodo, parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Presidente della regione ai sensi dell'articolo l, comma 5,» e le panie: «e separazione di flussi
omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento» sono sostituite
dalle seguenti: «, separazione e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale
successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile»;
2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Presidente della Regione ai sensi dell'articolo l, comma
d) al comma 8 le parole: «del Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «del
Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma
e) il comma 10 è abluato.
ART.8
(Legalità e trasparenza)
l. All'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «articolo 4» sono aggiunte le seguenti: mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 4:
comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di plevisione del
Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appoltare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
b) ai comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Tutti gli operatori economici
intelvssati sono comunque ammessi a partecipare alle di affidamento per gli interventi di
ricostruzione pubblica, pœvia dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla
quale risulti la plesentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
degli altri lequisiti pœvisti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla
lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma
5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n, 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto
all' Anagnfe, il Commissario straoldinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria
dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione
antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto allc richicstc di iscrizione pervenute. A tal fine, le
linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla
Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri»;
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c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «a o in
data successiva,» e dopo le parole: «sono iscritti di diritto nell'Anagrafe» sono aggiunte le seguenti:
«s previa presentazione della relativa domanda,».
ART. 9
(Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata )
I. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono appoflate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, le parole: «rapporti di parentela» sono sostituite dalle seguenti:
«rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per
gli effetti dell'articolo I della legge 20 maggio 2016, n. 76,»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario
straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzionc pubblica e privata, è
stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del IO per cento,
incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori
di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di
erogazione del contributo pievisto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione
del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e
dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o pœstazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al
netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.»;
c) comma 7, le parole: «per gli interventi di ricostruzione privata» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8».
ART. 10
(Sostegno alle fasce deboli della popolazione)
l. Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali
delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati e 2
del decleto-legge n. 189 del 2016, che versano in condizioni di maggior disagio economico, come
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individuati ai sensi del presente articolo, è concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41
milioni di euro per il medesimo anno, la misura di sostegno reddito di cui al comma 5.
2. Possono accedere alla misula i soggetti in congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato
1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre
2016;
b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE ovvero
dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.
3. Ai soli fini della concessione della presente misura, IIISEE corrente di cui all'aflicolo 9 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è calcolato escludendo
dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare
riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente
inagibili ed a quelli oggetto di misure tempomnee di esploprio. Sono palimenti esclusi dal computo
dell'indicatore della situazione œddituale, i derivanti dal possesso del patrimonio
immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al presente comma.
4. Costituiscono tlattamenti ai fini dell'atticolo 9, comma 3, lettera c), decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli
eventi sismici:
a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del n, 189
del 2016;
c) i tratlamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli
eventi sismici.
5. In pœsenza dei requisiti di cui al comma 2, è riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento
economico connesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo I , comma 387, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del
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18 luglio 2016. Ai fini del presente comma, il nucleo familiare è definito dai componenti
unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa.
6. Con decreto de) Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia c dellc finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono stabilitgnei limiti delle risorse di cui al comma l, ie
modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo.
7. per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 6, si applicano le
disposizioni del decreto di cui al comma 5.
8. All'onere derivante dal presente afiicolo, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo , comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
ART. 11
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari)
l. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l:
l) le parole: «delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24
agosto 2016 e fino alla data di entrata in Vigole del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24
agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016,
2) la lettera b) è soppressa;
3) alla lettera l), le parole: «all 'allegato l» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati I e 2»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal
domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati I e 2, non
devono Operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 15 gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La
sospensione dei pagamenti delle imposte sui Ledditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si
applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decœto del Presidente della
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Repubblica 29 settembre 1973, n, 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di
quanto già versato.»;
c) al comma 2, le pamle: «e della radiotelevisione pubblica» sono soppresse;
d) al comma IO, le pamle: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre
2017».
e) al comma 1 1:
l) dopo le parole: «e dai commi» sono inserite le seguenti: «l -bis,»;
2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «entro il
16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi,»;
f) dopo il comma Il è aggiunto il seguente: «11-bis. La ripresa dei versamenti del canone tv ad uso
privato di cui all'alticolo l, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è
effettuata con le modalità di cui al comma I l, Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la
famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il canone tv ad uso privato non è
dovuto per l'intero secondo semest1*S 2016 e per l'anno 2017»;
g) al comma 12 le parole: «entro il mese di ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
mese di dicembre 2017».
2. Nei Comuni di cui agli allegati I e 2 del dccleto legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica
dclie cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli
29 e 30 del decreto•legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da palle degli agenti della riscossione e i termini di
prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali,
sono sospesi dal 10 gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riplendono a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione.
3. Fermo lestando l'obbligo di versamento nei termini pievisti, per il pagamento dei tributi di cui
all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 10
dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolali di IVddit0 di impresa e di reddito di lav01N) autonomo,
nonché gli esercenti attività agricole di cui all'alticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 Ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un
finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i
pledetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30
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novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e pœstiti S.p.A. e l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontale massimo di 380 milioni
di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 2003, n.
326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono
concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di
operatività delle stesse, Le garanzie dello Statc di cui al presente Comma Sono elencate nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 delta legge
31 dicembte 2009, n. 196.
4, per i tributi dovuti per il periodo dal 10 gennaio 2018 al 3 1 dicembre 2018 da parte dei medesimi
soggetti di cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16
dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altlesi richiedere, fino ad un
ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 0
un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.
5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro
gestione, sono corrisposti ai soggetti di cui al comma 3 mediante un credito di imposta
di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo œlativo agli interessi e alle spese
dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n, 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e all'articolo l, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto
secondo quanto previsto 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui
ai commi 3 e 4, lispettivamente a patire dal I gennaio 2020 e dal I gennaio 2021 in cinque anni. Il
piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento,
6. f soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi
dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi
importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito
iscritto a ruolo è assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è
stato utilizzato il finanziamento.
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7. Con provvedimento del Dilettore dell'Agenzia delle entrate da adottare ent10 il 31 maggio
2017, sono stabiliti i tempi e le modalitàdi trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei
soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti elogati e al loro utilizzo, nonché quelli di
attuazione del comma 6.
8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la
fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
9. L'aiuto di cui al presente articolo è riconosciuto ai soggetti esercenti un'attività economica nel
rispetto dei limiti di cui ai legolamenti (UE) n. 1407,0013 e n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e log del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti "de minimi.'". Il Commissario straordinario istituisce e cura un
registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la verifica del rispetto della disciplina
in materia di aiuti di Stato.
IO. All'adicolo 6 del decreto-lcgge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente: «13-ter. Per i carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le
disposizioni recate dall'atticolo 48, comma l, del decreto legge 17 Ottobre 2016 n. 1 89, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono promgati di un anno i termini e le
scadenze previste dai commi l, 2, 3, 3-ter e 12 del plt:sente articolo.».
I l. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di
eu10 per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante
versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati
secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite
presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni per il
2017 e 100 milioni per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un impolto pari
a 80 milioni per il 2017 e 80 milioni per il 2018.
12. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo IO, comma 5, del
decl?to-legge 29 novembre 2004, n. 282, conveftito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembœ
2004, n. 307 è incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019.
13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, Il e 12, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a
51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 a decorrere
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dall sanno 2020, e, per la compensazione in temlini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni
di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno
2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni
di per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno
2025 si provvede:
a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a
0,280 milioni di eu10 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo IO, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 20 milioni di eu10 per l'anno 2018, mediante colTispondente utilizzo delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di pane corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-
2019, del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di plœvisione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l' accantonamento Ielativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 7,02 milioni di euro per ranno 2017, a 10,34 milioni di eun per l'anno 2019, a 8,94
milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per
l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25
milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
Contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 Ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
d) quanto a Il milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di etno per l'anno 2019, mediante
colïispondente utilizzo delle maggiori enti?te derivanti dal comma IO.
14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convelfito, con
modificazioni, dalla legge 10 dicemblœ 2016, n. 225, le parole "ent1N) sessanta giorni dalla data di
entlata in vigore della legge di conversione del pœsente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di plevisione degli enti locali per
l'esercizio 2017".
15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma 5, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, si provvede ad appofiare le variazioni di
bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi strutturali di politica economica
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di cui all'articolo IO, comma 5, del decœto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicemb1V 2004. n. 307, in misura colTispondente alla diffetznza tra la
spesa autorizzata e le risorse effettivamente utilizzate,
16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decœto, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con PIOpri decreti le occonenti variazioni
di bilancio, anche in conto residui.
ART. 12
(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddi/o)
l, La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Mall:he,
Lazio e Umbria continua ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi
ripartite le Regioni, considerate quali limite massimo di spesa. relativamente alle misuœ di cui
all'articolo 45, comma l, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo œstando quanto previsto
dall'articolo l, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione
dell'ambito di riconoscimento delle pœdette
ART. 13
(Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell 'attività di redazione della Scheda Aedes)
l. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo I dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27
dicembre 2016, come modificata dall•articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 431 dell'Il gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21
gennaio 2017, e dall'articolo I dell'ordinanza del Capo del Dipaltimento della protezione civile n.
436 del 22 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, i tecnici
professionisti iscritti agli oidini e collegi pixjfessionali e nell'elenco speciale di cui all'allicolo 34
del decleto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a
competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possono essere incaricati dello
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svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici c delle struttule interessate dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attiaverso la compilazione della scheda
AeDES, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 243 del 18 Ottobre 2014, secondo le modalità stabilite nelle
apposite ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decleto-legge n.
189 del 2016, anche indipendentemente dall'attività progettuale.
2. Il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES è ricompreso
nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del
decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma I sono stabiliti i criteri e la misura massima
del compenso dovuto al professionista.
4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della
scheda AeDES, ammissibile a contribuzione ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del
2016, non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche
dal comma 6 del medesimo articolo 34, né rilevano i criteri, stabiliti dai provvedimenti previsti dal
comma 7 dell'articolo 34 stesso, finalizzati ad evitarc la concentrazione degli incarichi nel settore
degli interventi di ricostruzione privata.
ART. 14
(Acquisizione di immobili ad uso abitativo per I 'assistenza della popolazione)
l. In considerazione degii obiettivi di contenimento dell'uso del suolo e riduzione delle alee da
destinare ad insediamenti temporanei, le Legioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono
acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti
territoriali, unità immobiliari ad uso abitativo agibili e realizzate in conformità alle vigenti
disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costmzione in zone sismiche, da
destinale temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici
iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle "zone rosse" o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei
danni di tipo "E" o "F" secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 maggio 201 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 13 del 17 maggio 2011, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 18 Ottobre 2014, quale misura alternativa al pelcepimento del contributo per l'autonoma
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sistemazione di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 388 del 26 agosto 2016 e successive modificazioni, ovvem all'assegnazione delle strutture
abitative di emergenza (SAE) di cui al) 'articolo I dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
2. Ai fini di cui ai commi I e 2 le Regioni, in raccordo con i Comuni interessati, effettuano la
ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi Comuni ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
394 del 19 settembre 2016.
3. Le proposte di acquisizione, sono sottoposte alla pieventiva applovazicne del Capo del
Dipartimento della protezione civile previa valutazione di congruità sul pezzo convenuto resa
dall'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai
parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del
mercato immobiliaœ dell'Agenzia delle enuate nonché valutazione della soluzione
economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le stnttture abitative d'emergenza
(SAE).
4. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprietà degli immobili acquisiti ai
sensi del comma 1 può essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica
dei Comuni nel cui territorio sono ubicati.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le
risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della situazione di emergenza.
ART.15
(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche)
1. Al fine di garantiœ un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto
zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
nelle more defla definizione del plngramma strategico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-
legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300
cum pcr I 'incremento fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplcmcntarc pcr Ic
misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dcll'8
settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.
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2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma l, pari a 22.942.300 per l'anno 2017, sono
anticipati dall'Agenzia per le emgazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamcnte
reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle regioni Abnzzo, Marche, Lazio ed
Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna
regione, attraverso le risorse disponibili delivanti dall'assunzione da patte dello Stato della quota di
cofinanziamento legionale ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'articolo IO-
quater, comma l, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è rivolta prioritariamente alle
implese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.
4. Le imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Saldegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità
atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non
hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deloga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma l, del
decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la pmosta di declaratoria di eccezionalità
degli eventi di cui al medesimo comma 4 entro il telmine perentorio di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
n. 102 del 2004 in favore delle imprese avicole danneggiate dagli eventi di cui al comma 4, la
dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n.
102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti da! presente
comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'allicolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appofiate, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
ART. 16
(Proroga di termini in materia di modifiche delle cicoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti )
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l. Per le esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli
eventi sismici del 2016 e 2017, i termini di cui all'articolo Il, comma 3, primo periodo, del decleto
legislativo 7 settembre 2012, 155, sono ulteriormente plorogati sino al 13 settembre 2020.
2. Ai maggioli oneri di cui al comma . pari 500.000 euro per l'anno 2018, a 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio tifennale 2017-
2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del MinisteiX3 dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando I 'accantonamento 1?latiVO al Ministero della giustizia.
ART. 17
(Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali)
l. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016. è aggiunto infine il seguente
periodo: «per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o
avevano sede nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il linvio
d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui
al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini pœvisti dalla legge processuale penale per
l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della paite offesa, di cui al comma 7, operano
dalla data dei piedetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti,
entro il tennine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario inteœssato, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di
abitazione, dello studio professionale 0 dell'azienda».
2. Quando la dichiarazione di cui all'atlicolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge
n. 189 del 2016, non è plesentata nel telTnine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto
termine, gli effetti sospensivi disposti dal pruno periodo del medesimo comma 9-1er e sono fatti
salvi quelli prodottisi sino al 31 marm 2017.
ART.18
(Ulteriori disposizioni in materia di personale)
i. All'alticolo 3 del decreto-legge n, 1 89 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma I :
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l) al terzo periodo, le parole: «da Regioni, Province e Comuni interessati» sono sostituite dalle
seguenti «da parte di Regioni, Province, Comuni ovvelll da parte di altre Pubbliche
Amministrazioni regionali o locali inteœssate»;
2) al quinto periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di
cui ai periodi Pl*mo, secondo, terzo e quarto»;
3) il sesto periodo è sostitvito dai seguenti: «Ferme le pm•isioni di cui al terzo ed al quarto
periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma
3, possono essetz destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro
per gli anni 2017 e 201 8, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai
Comuni ovvell) da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la
funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni,
delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della
durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico — ingegneristico a supporto
dell'attività del Commissario Stlaordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati.
L'assegnazione delle risorse finanziarie pœviste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma
è effettuata con provvedimento del Commissario stlaordinario.
b) dopo il comma l, è inserito il seguente: «1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalie Regioni
per le finalità di cui al comma l, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui
all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
2. Le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettela a), del decreto-legge n. 189 del
2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità, nel limite di ulteriori 500.000 euro annui per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si p10vvede mediante con•ispondentc
riduzione dell'autoriznzione di Spesa di cui all'articolo l, comma 354, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
3. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo la lettera b), è aggiunta la
seguente: «b-bis) per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupeo e ricostruzione del
patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, è autorizzato ad operare attraverso
apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla
realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilità speciale confluiscono altresì
le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilità
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speciale è aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e comunque
non superiore a cinque anni. »
4. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apponate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «cento»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano
anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo
c) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. All'attuazione del pœsente articolo si provvede, ai sensi
dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili
sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro ii limite massimo di 3,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. ».
5. All'articolo 50-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine del comma,
sono sostituite dalle seguenti: di 14,5 milioni di per l'anno 2017 e di 29 milioni di per
l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo
contabüe, fino a complessive trecentocinquanta unità, per l'anno 2017, e fino a complessive
settecento unità, per l'anno 2018. Ai relativi oneri si fa fionte per gli anni 2016 e 2017 ai sensi
dell'articolo 52 e per l'anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 29 milioni di
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal
comma I e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di
cui agli allegati I e 2 possono, cdn efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata
della pœstazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con ptofessionalità
di tipo tecnico 0 amministrativo, in detoga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo l, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure
previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico
amministrativa strettamente connessi ai sewizi soc;ali, all'attività di progettazione, all'attività di
affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo
sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli
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allegati I e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n, 122, e di cui all'articolo l, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
durata non superi01Z al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.
3-fer. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed
apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con
espetti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo
contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della
p10fessione relativamcntc a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere
pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può
essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il
personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del
comparto Regioni cd autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-lcgge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.
3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contmtti
previsti dal comma 3-rer, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario,
d'intesa con i Presidenti delle Regioni — vice commissali, assicumndo la possibilità per Ciascun
Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e
continuativa in numero non superiore a cinque.
3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratli che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono
autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, può essere superiore a
trecentocinq
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi l, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle
Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una
quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente
pneviste dai sopra citati commi è riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a
tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in esserc
secondo le modalità previste dal comma 1-bis, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con pn•.wedimcnto del Commissario
straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della
cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo l, comma 5, sono determinati i
C)
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PIOfili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Piovincia è
autorizzata ad àssumeœ per le esigenze di cui al comma l, sulla base delle richieste da esse
formulate quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il
medesimo piovvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3 -bis e 3-ter.
capo 11
Altre misure urgenti per il potenziamento della capacità operativa del Servizio nazionale della
protezione civile
ART.19
(Misure urgenti per assicurare la conlinuilà operativa del Dipartimenfo della protezione civile)
ln considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di
coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in
riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici
nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e opelative
previste dalla legge 24 febbraio 1992, n, 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le
esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata a bandi.œ, enti0 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del pœsente decreto, un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della pntezione
civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 303. Fermo restando quanto
pmisto dall'articolo 7, Comma l, del decteto del Presidente della Repubblica 16 aplile 2013, n. 70,
in riferimento al personale appaltenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, è elevata al 40 per cento.
A conclusione delle procedure di reclutamento del mesente comma la Presidenza del Consiglio dei
ministri provvede alle assunzioni a tempo indetelminato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma l, nel limite complessivo massimo di euro
880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante
con•ispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo I, comma 365, della
legge I I dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo
comma.
ART. 20
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della Protezione Civile)
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1. Le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con Ordinanze adottate a norma
dell'articolo 5 de)la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e destinate esclusivamente al perseguimento
delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in
conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia Stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dei
commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di
ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, non sono soggette a sequestro o
a pignoramento e gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono inefficaci. L'impignorabilità e l'inefficacia di cui al primo periodo sono
rilevabili d'ufficio dal giudice. Il pignoramento non determina a carico dell'implesa depositaria
l'obbligo di accantonamento delle sornme di cui al primo periodo, e il Dipartimento dclla
Plotezione civile mantiene la piena disponibilità delle stesse.
capo 111
Disposizioni di coordinamento e finali
ART. 21
(Disposizioni di coordinamento)
I. Al decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alVarticolo 2, comma l, lettera i), le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti
di Stato»;
b) all'articolo 14 Comma I, lettera c), le parole: «edifici pubblici ad uso pubblico» sono sostituite
dalle seguenti: «edifici privati ad uso pubblico».
c) dopo l'articolo 49, le parole: «Titolo VI Disposizioni in materia di organizzazione e personale e
finali» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e
personale e finali».
2. L'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre 2016 sul
capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle
arce tenemotate di cui all'articolo 4 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, conveflito con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 per essere trasferito alla contabilità speciale
intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori intelessati
dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9
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settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre
2016. Conseguentemente, sono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di
detto importo con riferimento all 'esercizio 2016.
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22
( Entrata in Vigore)
I presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a que io della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubbiica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigiilo dello Stato, sarà
inseritc nelia Raccolta ufficiale degli atti normativi dela
Repubblica ital'ana_ E' fatto obbligo a chiunque spetti d
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
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