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Presa a fucilate la telecamera del guado di Carapollo

di Giancarlo Falconi
1 minuto

Pallettoni senza sale.
Insipidezza umana. 
Colpita dall'ennesimo atto vandalico, di rivendicazione stradale, di protesta incivile ma con sfondo sociale, la telecamera del guado di Carapollo.
Unica strada per Teramo quando le piogge e le frane,  impediscono anche solo l'accesso attraverso ponte a Catena.
In molti, residenti delle tante frazioni sopra e sotto Carapollo, al posto del guado, avrebbero preferito un ponte carrabile.
Usufruibile da tutti. 
Ora solo colpi di fucile.
Un episodio accaduto in settimana e sintetizzato da una dettagliata denuncia.
Indagheranno i carabinieri dopo aver visionato le immagini registrate.
Prima del feral colpo. 

 

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Commenti

Con i soldi che hanno speso per fare quella mezza sottospecie di passerella inutile e inutilizzabile, avrebbero potuto fare tranquillamente un ponte carrabile....ma a Teramo succede così...opere inutili con spreco di soldi pubblici alla faccia di chi paga le tasse.
Gesù, Giuseppe e Maria...
Era prevedibile che finisse così. Atto deprecabile tanto quanto quello di chiudere arbitrariamente una strada ai cittadini, pagata con i soldi dei cittadini
...forse fa parte del " Modello Teramo " ???????
La legge italiana parla chiaro, dove c'è il permesso di costruire un guado, si può fare SOLO un guado. Ed i guadi, che sono delle passerelle effettivamente, sono privati e non di pubblico dominio. Se continuate a non informare nel giusto modo si crea confusione. La team, ha tutti i difetti che uno gli vuole attribuire, me è la politica che va inchiodata alle sue responsabilità, non l'azienda. Perchè è compito del comune, provvedere ai collegamenti stradali. Il vaglio positivo dello Stato, per costruire un PONTE, c'è. Ovviamente non sostituirebbe il guado perchè non è li che si dovrebbe costruire, ma più a valle. P.S. adesso i costi dei danni chi li pagherà? MA tutti i teramani naturalmente! Bravo a chi ha sparato, ottima mossa, brutto deficiente idiota
1) - il guado è stato ripristinato (prima c'era un guado, ora c'è un guado); 2) - un guado NON costa come un ponte carrabile (circa 160 mila euro a fronte di circa 1 milione); 3) - un ponte carrabile NON lo poteva costruire la Teramo Ambiente, ma soltanto su impulso di Pubbliche Amministrazioni; 4) - il guado è concesso per usi specifici a soggetti determinati (nel caso in questione, per X anni alla TeAm); 5) - prendere a fucilate una telecamera alle 8 di sera non soltanto è una fesseria (i costi di riparazione ricadranno necessariamente sulla TARI, che tutti i cittadini andranno a pagare) ma anche di una gravità inaudita; se ci fosse stato qualcuno nei paraggi della traiettoria (diretta o di rimbalzo) del colpo sparato, oggi si parlerebbe di potenziali vittime di un incosciente. Si è superato il limite; in precedenza si erano verificati atti delinquenziali effettuati sulle sbarre del guado, ora addirittura siamo arrivati all'uso di armi da fuoco. Non voglio neppure immaginare quali potrebbero essere le ulteriori attività poste in essere da questi minus habens.
Un guado è un punto, lungo un corso d'acqua, in cui la poca profondità permette l'attraversamento a piedi, a cavallo o su un veicolo. segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV La funzione principale ed essenziale di un ponte realizzato su un fiume, torrente o corso d´acqua, è appunto il suo scavalcamento e quindi è innegabile che l´segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV La funzione principale ed essenziale di un ponte realizzato su un fiume, torrente o corso d´acqua, è appunto il suo scavalcamento e quindi è innegabile che l´opera costituisca anzitutto e in modo fondamentale una pertinenza del bene demaniale, essendo posta a durevole servizio di questo, e a questo incorporata attraverso l´appoggio stabile sulle sue sponde, oltre che in relazione alla sua insistenza sullo spazio verticale sovrastante l´alveo del corso d´acqua pubblica, non potendo immaginarsi che, per il demanio, non valga la regola che riguarda la proprietà privata, già espressa dal noto brocardo " usque ad sidera, usque ad inferos", ripresa dall´art. 440 del codice civile del 1865 ("Chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra o sotto la superficie") e, sia pure in maniera più articolata, dall´art. 840 del codice civile del 1942 ("La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene...": comma 1; "Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle": comma 2). D´altra parte, è evidente che ogni opera costruita in ambito fluviale, proprio per la sua insistenza sulle sponde non può non incidere sul regime delle acque, comunque interferendo con il loro corso, poiché modifica la larghezza dell´alveo e la conformazione naturale dei suoi argini, e incide sul deflusso delle acque anche in funzione della sua c.d. franchigia, o franco idraulico, sopratutto in caso di piena. Alla stregua dei rilievi che precedono, deve quindi convenirsi col lineare percorso argomentativo del giudice di primo grado, come integrato dalle osservazioni che precedono, in ordine al negativo accertamento della proprietà privata del ponte, in quanto pertinenza di bene del demanio naturale e necessario e quindi ad esso appartenente, alla conseguente piena legittimità della sua occupazione e della sua non inclusione nell´elenco dei beni privati da espropriare, all´infondatezza infine della domanda risarcitoria propostaopera costituisca anzitutto e in modo fondamentale una pertinenza del bene demaniale, essendo posta a durevole servizio di questo, e a questo incorporata attraverso l´appoggio stabile sulle sue sponde, oltre che in relazione alla sua insistenza sullo spazio verticale sovrastante l´alveo del corso d´acqua pubblica, non potendo immaginarsi che, per il demanio, non valga la regola che riguarda la proprietà privata, già espressa dal noto brocardo " usque ad sidera, usque ad inferos", ripresa dall´art. 440 del codice civile del 1865 ("Chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra o sotto la superficie") e, sia pure in maniera più articolata, dall´art. 840 del codice civile del 1942 ("La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene...": comma 1; "Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle": comma 2). D´altra parte, è evidente che ogni opera costruita in ambito fluviale, proprio per la sua insistenza sulle sponde non può non incidere sul regime delle acque, comunque interferendo con il loro corso, poiché modifica la larghezza dell´alveo e la conformazione naturale dei suoi argini, e incide sul deflusso delle acque anche in funzione della sua c.d. franchigia, o franco idraulico, sopratutto in caso di piena. Alla stregua dei rilievi che precedono, deve quindi convenirsi col lineare percorso argomentativo del giudice di primo grado, come integrato dalle osservazioni che precedono, in ordine al negativo accertamento della proprietà privata del ponte, in quanto pertinenza di bene del demanio naturale e necessario e quindi ad esso appartenente, alla conseguente piena legittimità della sua occupazione e della sua non inclusione nell´elenco dei beni privati da espropriare, all´infondatezza infine della domanda risarcitoria proposta
praticamente la TE.AM. dice : " io sò io e voi non siete un cazzo " ( Alberto Sordi docet )